Nuovo esperimento: entra in vigore la negoziazione assistita obbligatoria.
Ce le stanno imponendo tutte: prima la mediazione obbligatoria, poi la pronuncia di incostituzionalità della Corte, poi ancora, in barba all'eccellentissima pronuncia citata, la reintroduzione obbligatoria, come se nulla fosse e ora il nuovo esperimento: la negoziazione assistita obbligatoria.
Entra in vigore proprio oggi, lunedì 9 febbraio 2015, dopo la conversione con legge n. 162 del 2014 del d. Legge 132 del 2014, di cui avevamo già parlato, l'esperimento del tentativo di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale per tutte le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, fuori dei casi per i quali è prevista la procedura di mediazione civile.
Secondo l'art. 3 del Decreto citato:
Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (mediazione civile), chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito.
Restano escluse dall'obbligo le controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l'invito non e' seguito da adesione o e' seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando e' decorso il periodo di tempo non inferiore ad un mese e non superiore a tre mesi prorogabile dalla parti.
Resta comunque escluso l'obbligo:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;
b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
d) nei procedimenti in camera di consiglio;
e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati.
Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l'invito non e' seguito da adesione o e' seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando e' decorso il periodo di tempo non inferiore ad un mese e non superiore a tre mesi prorogabile dalla parti.
Resta comunque escluso l'obbligo:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;
b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
d) nei procedimenti in camera di consiglio;
e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati.
Pur reduci da diversi inutili tentativi obbligatori di mediazione, finiti naturalmente davanti al giudice, attendiamo la prova di questo nuovo presunto "esperimento di degiurisdizionalizzazione" delle controversie, secondo il Ministro Orlando.
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