Nuovo esperimento: entra in vigore la negoziazione assistita obbligatoria.

Ce le stanno imponendo tutte: prima la mediazione obbligatoria, poi la pronuncia di incostituzionalità della Corte, poi ancora, in barba all'eccellentissima pronuncia citata, la reintroduzione obbligatoria, come se nulla fosse e ora il nuovo esperimento: la negoziazione assistita obbligatoria.

Entra in vigore proprio oggi, lunedì 9 febbraio 2015, dopo la conversione con legge n. 162 del 2014 del d. Legge 132 del 2014, di cui avevamo già parlato, l'esperimento del tentativo di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale per tutte le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, fuori dei casi per i quali è prevista la procedura di mediazione civile.
Secondo l'art. 3 del Decreto citato:
Chi intende esercitare in  giudizio  un'azione  relativa  a  una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il  suo  avvocato,  invitare  l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione  assistita.  Allo stesso modo deve procedere,  fuori  dei  casi  previsti  dal  periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo  4 marzo 2010 n. 28 (mediazione civile), chi intende proporre in  giudizio  una  domanda  di pagamento a qualsiasi titolo di  somme  non  eccedenti  cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento  di  negoziazione  assistita  e' condizione di procedibilità della    domanda    giudiziale. 
L'improcedibilità deve essere eccepita  dal  convenuto,  a  pena  di decadenza, o rilevata d'ufficio  dal  giudice,  non  oltre  la  prima udienza. Il giudice quando rileva che la  negoziazione  assistita è già iniziata, ma non si e' conclusa,  fissa  la  successiva  udienza dopo la scadenza del termine di cui  all'articolo  2  comma. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non  e'  stata  esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di  quindici  giorni per la comunicazione dell'invito. 
Restano escluse dall'obbligo le controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti  da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione  assistita e'  condizione  di  procedibilità della   domanda   giudiziale   la condizione si considera  avverata  se  l'invito  non  e'  seguito  da adesione o e' seguito  da  rifiuto  entro  trenta  giorni  dalla  sua ricezione ovvero quando  e'  decorso  il  periodo  di  tempo  non inferiore ad un mese e non superiore a tre mesi prorogabile dalla parti.
Resta comunque escluso l'obbligo:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;  
b) nei procedimenti di  consulenza  tecnica  preventiva  ai  fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;  
c) nei procedimenti di opposizione o  incidentali  di  cognizione relativi all'esecuzione forzata;  
d) nei procedimenti in camera di consiglio;  
e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
L'esperimento del procedimento  di  negoziazione  assistita  nei casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.  


Restano  ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori  di  conciliazione e mediazione, comunque denominati. 

Pur reduci da diversi inutili tentativi obbligatori di mediazione, finiti naturalmente davanti al giudice, attendiamo la prova di questo nuovo presunto "esperimento di degiurisdizionalizzazione" delle controversie, secondo il Ministro Orlando.

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