La liberazione del bene immobile pignorato e venduto all'asta. Il ruolo del custode.
Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile.
Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano.
In virtù di tale configurazione il “nuovo” custode è incaricato di svolgere tutto quanto necessario affinché l’immobile pignorato sia reso libero anche dopo l’aggiudicazione in favore dell’aggiudicatario, salvo che questo espressamente lo esoneri.
In caso di tale esonero, sarà il nuovo proprietario a dover dare corso ad una nuova procedura esecutiva mentre il custode, su autorizzazione del giudice dell'esecuzione, potrá avvalersi direttamente della forza pubblica, facendosi autorizzare dal giudice in qualità di pubblico ufficiale.
Le operazioni del custode avranno “naturale” conclusione una volta aggiudicati in via definitiva, con avvenuto versamento integrale del prezzo di aggiudicazione, tutti i beni pignorati nella procedura e sempre dopo l'accertamento che, effettuata la notifica dell’ordine di liberazione, non sia necessario l’intervento ulteriore del Custode per liberare effettivamente i beni.
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