La riforma che mancava e ancora manca. Prime note sul D.L. 12 settembre 2014, n. 132
Ho riflettuto molto sulla possibilità o meno di scrivere qualcosa di questa riforma per due motivi.
In primo luogo perché, come al solito, di vera riforma non si tratta, ma soprattutto perché gran parte (per non dire tutte) le disposizioni del testo del decreto legge non saranno in vigore se non dopo la legge di conversione del decreto, che, ahimè, entrando in vigore, soppianterà il decreto legge stesso (così mi sembra dica la Costituzione…), con la conseguenza che questo decreto non entrerà mai in vigore per gran parte delle sue disposizioni.
Infatti delle due l’una o entro sessanta giorni questo decreto viene convertito così com’è e allora sarà la legge di conversione ad entrare in vigore e non più il decreto legge o non verrà convertito e quasi tutte le misure non entreranno in vigore perché, alla faccia della necessità ed urgenza, requisiti indefettibili affinché il potere “legiferativo” del Governo sia costituzionalmente legittimo, l’entrata in vigore delle disposizioni in esso contenute è differita nel tempo.
Ma questi sono dettagli…a quanto pare…
Vediamo in breve le novità, cercando di capire cosa entra davvero in vigore e quindi cosa possa considerarsi innovativo per gli operatori del diritto e non solo da domani mattina.
1) Arbitrato: Le parti potranno sia nelle cause pendenti in primo grado che in grado di appello richiedere CONGIUNTAMENTE di promuovere un procedimento arbitrale. Questa disposizione si applica alle cause pendenti alla data di entrata in vigore purché non ancora assunte in decisione.
2) Negoziazione assistita: E’ stata introdotta questa particolare forma di accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo. La convenzione di negoziazione dovrà precisare:
a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese;
b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili.
c) La convenzione dovrà essere conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il termine stabilito dalla lettera a).
d) La convenzione di negoziazione sarà redatta, a pena di nullità, in forma scritta.
e) La convenzione sarà conclusa con l'assistenza di un avvocato.
f) Gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale.
È dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assista. Dalla comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale.
3) Negoziazione assistita come condizioni di procedibilità in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e in materia di pagamento somme non inferiori ad € 50.000,00. L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo, valido per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Se trattasi di contratti conclusi con negoziazione assistita di cui all’art. 2643 c.c., atti soggetti a trascrizione per legge, la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.
4) Negoziazione assistita per separazione consensuale divorzio. Solo se senza figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, le parti possono addivenire ad una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni. Tale disposizione si applica a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legge. A tal proposito il Ministero ha già emanato specifica Circolare Ministeriale n. 16 del 2014. (http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/news-files/Circolare%20n.%2016-2014.pdf )
5) Richiesta per separazione consensuale e divorzio davanti all’Ufficiale dello Stato civile. La richiesta potrà essere presentata anche dinnanzi all’ufficiale dello stato civile. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.
6) Negoziazione assistita con valore anche nell’ambito delle rinunce e transazioni dei diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti e accordi collettivi ex art. 2113 c.c., equiparata alla conciliazione davanti al giudice e in sede sindacale. Tale disposizione si applica a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legge.
7) Spese legali e soccombenza: solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. La disposizione si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.
8) Passaggio al rito sommario: Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice nell'udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, può disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell'articolo 702-ter e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria. La disposizione si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.
9) Dichiarazione rese al difensore: La parte può produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell'articolo 252, ne attesta l'autenticità. Tale disposizione si applica a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legge.
10) Riduzione periodo feriale: dal 6 al 31 agosto e non più dal 1 agosto al 15 settembre. Tale disposizione di cui tanto è stata osannata la portata rivoluzionaria, finisce per tradursi, a parere di chi scrive, in una banale e populista diposizione, priva di pregio e rilievo rispetto ai fini che la riforma si sarebbe prefissati.
11) Interessi per ritardato pagamento: Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Le disposizioni producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.
12) Esecuzione: ambito di maggior modifica da parte del decreto legge, pur se con entrata in vigore, anche qui, differita. Possibilità di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, tramite istanza presentata al Presidente del Tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore. Modifica della competenza territoriale del Giudice dell’esecuzione: è stato infatti previsto per tutti i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, che la competenza per i procedimenti di espropriazione forzata di crediti sia quella del tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore. Pignoramento presso terzi: la dichiarazione del terzo può essere resa a mezzo raccomandata al creditore procedente o trasmessa a mezzo pec, eliminando i casi di dichiarazione resa in udienza. Chiusura anticipata dell’esecuzione per infruttuosità: in caso di non più ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto die costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo. Anche tali disposizioni si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.
In conclusione: qualche spunto, qualche idea. Per ora in standby con pochi riscontri effettivi nella pratica. Non parliamo di riforma.
Commenti
Posta un commento