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Giudizio interrotto e costituzione delle parti.

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Sul punto non vi é uniformità di vedute in ambito giurisprudenziale. Nel corso degli anni sono emersi vari orientamenti: da una parte confermativi della circostanza secondo la quale "la notificazione alle altre parti assolve alla più limitata finalità di consentire ad esse di partecipare alla successiva fase del giudizio, ai fini della quale è sufficiente il mandato rappresentativo e difensivo a suo tempo conferito, dando risalto alla rilevanza della partecipazione alla successiva fase del processo, conservando, senza il compimento di particolari formalità, l'originaria posizione" (Cass. 9195/2007 e n. 24997/2010), dando così rilievo "alla semplice comparizione in udienza" (Cass. 14100/2003); a volte, con orientamento minoritario, sostenendo la contumacia in caso di assenza di formale nuova costituzione (Cass. 12638 del 1991), ancora, con motivazioni molto contraddittorie, sostenendo che vada dichiarata la contumacia della parte formalmente n...

Risarcimento del danno non patrimoniale anche per l'immagine degli enti.

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Nei confronti della persona giuridica ed in genere dell’ente collettivo è configurabile il risarcimento, oltre che del danno  patrimoniale, se  verificatosi, e se dimostrato, anche risarcibile il danno non patrimoniale costituito  −  come  danno  c.d.  conseguenza −  dalla  diminuzione  della  considerazione  della  persona  giuridica  o dell’ente,  sia  sotto  il  profilo  della  incidenza  negativa  che  tale diminuzione  comporta,  sia  sotto  il  profilo  della  diminuzione  della considerazione  da  parte  dei  consociati  in  genere  o  di  settori  o categorie  di  essi  con  le  quali  la  persona  giuridica  o  l’ente  di  norma interagisca. Con  riguardo  al  riconoscimento  del  danno...

Fake News obbligo vaccinale

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Troppe se ne stanno dicendo. Molte se ne diranno ancora. Credo mi competa un obbligo di informazione. Iniziamo con le pillole di informazione sulla legge che sancisce l'obbligo vaccinale

Onere della prova nel danno da vaccinazione obbligatoria.

In materia di danni da vaccinazione  obbligatoria, la Cassazione, con la sentenza n. 24959/2017, ha precisato che grava  sull'interessato l' onere di provare l'effettuazione della  somministrazione vaccinale, il  verificarsi del danno alla salute e il  nesso  causale tra la prima e il  secondo, da valutarsi secondo  un  criterio di ragionevole probabilità  scientifica.Così, nella fattispecie,  a  fronte di una sentenza di merito  che  aveva prestato adesione alle  conclusioni  del  c.t.u., secondo  il  quale tra la sindrome autistica  e  le  vaccinazioni  obbligatorie esiste una  mera possibilità di correlazione  eziologica,  ma non un rilevante  grado di probabilità  scientifica,  la  S.C. ha dichiarato inammissibile  il  ricorso per avere il ricorrente  contestato  le ...

Il bambino con due madri

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Deve  essere  accolta  la  domanda  di  "rettificazione"  dell'atto  di nascita  del  minore  nato  all'estero  e  figlio  di  due  madri  coniugate all'estero,  già  trascritto  in  Italia  nei  registri  dello  stato  civile  con riferimento  alla  sola  madre  biologica anche con riferimento alla madre non biologica,  ha  confermato  la  Cassazione, con la sentenza n.  14878 del 15 giugno 2017, non  sussistendo  contrasto  con  l’ordine  pubblico  internazionale italiano.

Affidamento condiviso: la deroga alla regola.

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La regola  dell'affidamento  condiviso  dei  figli  è  derogabile,  ha  ribadito  il giudice  di  legittimità,  solo  ove  la  sua  applicazione  risulti «pregiudizievole  per  l'interesse  del  minore»,  il  che  si  verifica nell’ipotesi  in  cui  il  genitore  non  collocatario  si  sia  reso  totalmente inadempiente  al  diritto  di  visita  perché  residente  all’estero,  essendo tale  comportamento  indicativo  dell’inidoneità  ad  affrontare  quelle maggiori  responsabilità  che  l'affido  condiviso  comporta  anche  a carico  del  genitore  con  il  quale  il  figlio  non  coabiti  stabilmente. (Cassazi...

Muro su proprietà comune: presunzione e spese per l'opera. Sezioni Unite.

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La Cassazione a Sezioni Unite con la recente sentenza del  16 febbraio 2018 n. 3873 ha stabilito che "la costruzione eseguita dal comproprietario sul suolo comune diviene per accessione, ai sensi dell'art. 934 c.c., di proprietà comune ai comproprietari del suolo, salvo contrario accordo, traslativo della proprietà del suolo o costitutivo di un diritto reale su di esso, che deve rivestire la forma scritta “ad substantiam”. II consenso alla costruzione manifestato dal comproprietario non costruttore, pur non essendo idoneo a costituire un diritto di superficie o altro diritto reale, gli preclude lo “ius tollendi”. Ove lo “ius tollendi” non sia o non possa essere esercitato, i comproprietari del suolo sono tenuti a rimborsare al comproprietario costruttore, in proporzione alle rispettive quote di proprietà, le spese sopportate per l'edificazione dell'opera."