Risarcimento del danno non patrimoniale anche per l'immagine degli enti.
Nei confronti della persona giuridica ed in genere dell’ente collettivo è configurabile il risarcimento, oltre che del danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, anche risarcibile il danno non patrimoniale costituito − come danno c.d. conseguenza − dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell’ente, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l’ente di norma interagisca. Con riguardo al riconoscimento del danno non patrimoniale, la Cass. con la sentenza n. 11446/2017, nell’ambito di una vicenda corruttiva che aveva visto quali responsabili i vertici di un ente, dopo aver ritenuto che anche nei confronti della persona giuridica è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione tra cui il diritto all'immagine, ha affermato che il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, tra cui appunto quello all’immagine, può essere oggetto di allegazione e di prova anche attraverso l’indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in via presuntiva, l'esistenza.
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