Risarcimento del danno non patrimoniale anche per l'immagine degli enti.

Nei confronti della persona giuridica ed in genere dell’ente collettivo è configurabile il risarcimento, oltre che del danno  patrimoniale, se  verificatosi, e se dimostrato, anche risarcibile il danno non patrimoniale costituito  −  come  danno  c.d.  conseguenza −  dalla  diminuzione  della  considerazione  della  persona  giuridica  o dell’ente,  sia  sotto  il  profilo  della  incidenza  negativa  che  tale diminuzione  comporta,  sia  sotto  il  profilo  della  diminuzione  della considerazione  da  parte  dei  consociati  in  genere  o  di  settori  o categorie  di  essi  con  le  quali  la  persona  giuridica  o  l’ente  di  norma interagisca. Con  riguardo  al  riconoscimento  del  danno  non patrimoniale,  la Cass. con la sentenza n.  11446/2017, nell’ambito  di  una   vicenda  corruttiva  che  aveva  visto  quali responsabili i  vertici  di un ente, dopo aver ritenuto  che  anche  nei confronti  della  persona  giuridica è configurabile  la  risarcibilità  del danno non  patrimoniale allorquando il fatto  lesivo incida su una situazione  giuridica dell'ente che sia equivalente  ai diritti fondamentali della persona  garantiti dalla  Costituzione tra cui il  diritto all'immagine, ha affermato che  il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità  costituzionalmente protetti, tra cui  appunto quello all’immagine, può  essere oggetto di allegazione e di  prova anche attraverso l’indicazione  degli elementi costitutivi e delle  circostanze di fatto da cui desumerne,  sebbene in via presuntiva, l'esistenza.

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