Separazione delle carriere: cosa prevede la riforma del Titolo IV della Costituzione


 
    Con la Legge costituzionale 30 ottobre 2025, recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, il Parlamento ha approvato una riforma organica del Titolo IV della Parte II della Costituzione, incidendo in modo significativo sull’assetto dell’ordinamento giudiziario.

    La legge costituzionale è stata approvata in seconda deliberazione con una maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera; pertanto, ai sensi dell’art. 138 Cost., sarà sottoposta a referendum costituzionale confermativo, senza quorum di partecipazione.

    La riforma mira a introdurre una separazione strutturale delle carriere tra: magistratura giudicante e magistratura requirente, superando l’attuale modello di carriera unica, nel quale giudici e pubblici ministeri appartengono al medesimo ordine e sono governati da un unico organo di autogoverno e possono accedere all'uno o all'altro ruolo in vari momenti della loro "vita professionale"

    Il nuovo assetto distingue in modo esplicito e definitivo le due carriere, prevedendo: concorsi separati per l’accesso; progressioni e funzioni non più interscambiabili e autonomia organizzativa e disciplinare distinta.

    Vengono istituiti, in conseguenza, due Consigli Superiori della Magistratura: uno per quella giudicante e l'altro per quella requirente, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica, composti per metà di membri togati, quindi provenienti dalla Magistratura e metà Laici, tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di esercizio, oltre ad un membro di diritto: il Primo Presidente della Corte di Cassazione (CSM giudicante) e il Procuratore Generale presso la Cassazione (CSM requirente)

    Inoltre, i magistrati togati non sono più eletti direttamente, ma estratti a sorte da elenchi di appartenenti alla rispettiva carriera; mentre i membri laici sono individuati tramite sorteggio da elenchi predisposti dal Parlamento in seduta comune.

    L’obiettivo dichiarato è ridurre il peso delle correnti associative e rafforzare l’imparzialità degli organi di autogoverno.

    È prevista l’istituzione di una Corte disciplinare con competenza esclusiva sui procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati. La disciplina di dettaglio (composizione, funzionamento e procedimento) è demandata a successive leggi ordinarie di attuazione.

    La riforma prevede anche la modifica dell’art. 112 Cost: il principio di obbligatorietà dell’azione penale viene riformulato, prevedendo che essa sia esercitata:“nei casi e nei modi previsti dalla legge”. La disposizione apre alla possibilità di criteri legislativi di priorità nell’esercizio dell’azione penale.

    La riforma non è immediatamente efficace.
    L’entrata in vigore definitiva dipende dall’esito del referendum costituzionale, che potrà: confermare il nuovo assetto; oppure respingerlo, mantenendo l’attuale ordinamento.

     La riforma costituzionale sulla separazione delle carriere può essere accolta, nel suo impianto di principio, come un tentativo di rafforzare la chiarezza dei ruoli nel processo e di rendere più evidente la distinzione tra la funzione requirente e quella giudicante.
    La separazione strutturale delle carriere, infatti, risponde all’esigenza – sempre più avvertita – di consolidare la percezione di terzietà del giudice, valore essenziale per la credibilità della giurisdizione e per la fiducia dei cittadini nel sistema della giustizia.

    Anche la riformulazione dell’art. 112 della Costituzione, nella parte in cui l’obbligatorietà dell’azione penale viene esercitata “nei casi e nei modi previsti dalla legge”, può essere letta come un tentativo di razionalizzazione del sistema, volto a superare le difficoltà applicative di un principio che, nella prassi, ha spesso mostrato limiti evidenti. In un contesto di risorse finite e carichi giudiziari elevati, la previsione di criteri legislativi può avere senso, purché sia accompagnata da garanzie adeguate di trasparenza, controllo e uguaglianza.

    Infine, l’esperienza dell’attuale assetto dell’autogoverno della magistratura mostra come il modello fondato sulla prevalenza della componente togata e sul meccanismo elettivo interno non abbia sempre garantito, nella prassi, quell’equilibrio, quella imparzialità e quella distanza dalle dinamiche di potere che la Costituzione intendeva assicurare. Le tensioni correntizie emerse negli ultimi anni hanno inciso in modo significativo sulla percezione di autonomia dell’organo, alimentando un diffuso senso di sfiducia.

    In questa prospettiva, la riforma non può essere letta soltanto come un rischio, ma anche come un tentativo di risposta a criticità che il sistema vigente non è riuscito a correggere. Il superamento delle logiche elettorali interne e la ridefinizione dell’equilibrio tra componenti togati e laici pongono interrogativi seri, ma al tempo stesso aprono uno spazio di riflessione su modelli alternativi di autogoverno.

    La tenuta garantista della riforma non dipenderà tanto dal dato numerico, quanto dalla capacità delle nuove regole di restituire credibilità, imparzialità e trasparenza all’esercizio della funzione giurisdizionale. È su questo terreno che si giocherà la vera sfida costituzionale: ricostruire un equilibrio che, nell’assetto attuale, ha mostrato limiti evidenti.

 

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