TAR Lazio: gli interessi sono dovuti fino all'effettivo pagamento. Irrilevanti i ritardi dovuti alle procedure interne di accreditamento delle somme

 


Il TAR del Lazio, nell'ambito di una causa patrocinata da questo studio, ha ribadito come, "attesa la debenza degli interessi legali fino all’effettivo pagamento della somma capitale spettante e alla soddisfazione, per l’effetto, della pretesa di parte ricorrente, la giurisprudenza sia consolidata nel ritenere che, in mancanza di una diversa previsione legislativa o pattizia, gli interessi legali, attesa la loro natura compensativa, maturino fino all’effettivo pagamento della somma dovuta a titolo di indennità di esproprio indipendentemente da ogni colpa o ritardo imputabile all’amministrazione espropriante (in tal senso, da ultimo, Corte di cassazione, Sez. I Civile, 17 luglio 2024, n. 19775 e 6 novembre 2024, n. 28507). 

Le doglianze dell'ente pubblico, fondate sull’evidenziata osservanza da parte degli uffici dei termini amministrativi di pagamento sono state definite "inconferenti, nella considerazione che il diritto agli interessi legali nasce ex lege ai sensi dell’art. 1282 c.c. per il solo fatto che il credito è liquido ed esigibile e si estingue solo con il pagamento effettivo, indipendentemente dai tempi di accreditamento stabiliti nelle invocate procedure contabili interne."

Gli interessi legali costituiscono, infatti, accessori necessari e automatici del credito principale e maturano senza che sia necessario l’intervento di una nuova pronuncia costitutiva.

Pertanto, il TAR del Lazio, con la sentenza del 3 luglio 2025, ha ribadito che la liquidazione degli interessi legali maturati sulla sorte capitale vadano riconosciuti fino all’effettivo suo pagamento, costituendo tale adempimento doveroso e funzionale al rispetto integrale del giudicato formatosi sulla sentenz da ottemperare.

 La vicenda trae origine da un ricorso effettuato da parte di un ente pubblico, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, avverso gli atti della Commissaria ad acta, la quale aveva disposito il pagamento degli interessi sulla somma capitale, in quanto il pagamento della sorte era avvenuto con trenta giorni di ritardo da parte dell'ente pubblico. La motivazione dell'ente per il ritardo erano fondate sul rispetto delle pricedure contabili interne di accrediamento delle somme, che il TAR ha riconosciuto assolutamente irrilevanti rispetto al pagamento effettivo di un credito certo, liquido ed esigibile degli interessi, stante la loro natura compensativa


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