Riammissione alla Rottamazione-Quater: nuove opportunità per i contribuenti!


La Legge 15/2025 ha introdotto la possibilità di riammissione alla Rottamazione-Quater per quei contribuenti che, pur avendo aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex Legge 197/2022, sono decaduti dal beneficio entro il 31 dicembre 2024 per irregolarità nei pagamenti.

Come presentare la domanda

A partire dall'11 marzo 2025, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibile un applicativo telematico dedicato alla presentazione della domanda di riammissione. I contribuenti interessati dovranno inoltrare la richiesta entro il 30 aprile 2025 esclusivamente tramite il sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, accedendo con le credenziali SPID, CIE o CNS.

Chi può essere riammesso?

La riammissione è riservata ai contribuenti che:

  • Avevano presentato la dichiarazione di adesione alla Rottamazione-Quater entro il 30 giugno 2023.

  • Sono decaduti dalla definizione agevolata per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute fino al 31 dicembre 2024.

Non potranno accedere alla riammissione coloro che:

  • Hanno regolarmente rispettato i termini di pagamento previsti dal piano.

  • Hanno effettuato pagamenti in ritardo, ma entro il limite di tolleranza di cinque giorni.

Modalità di pagamento

I contribuenti riammessi alla Rottamazione-Quater potranno scegliere tra due opzioni di pagamento:

  • Unica soluzione entro il 31 luglio 2025.

  • Rateizzazione fino a 10 rate, con scadenze distribuite tra il 2025 e il 2027:

    • Le prime due rate entro il 31 luglio e il 30 novembre 2025.

    • Le successive entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Effetti della riammissione

Per i debiti oggetto della domanda:

  • Non verranno avviate nuove procedure cautelari o esecutive.

  • Le procedure esecutive già avviate non proseguiranno, salvo i casi in cui sia già avvenuto il primo incanto con esito positivo.

  • Eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte resteranno in essere.

  • Il contribuente non verrà considerato inadempiente per rimborsi e pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione e per il rilascio del DURC.

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