Rimborso IVA per ritrutturazione e manutenzione immobili spetta anche al locatario se inerente attività impresa o professionale. Lo dicono le Sezioni Unite.
Le Sezioni Unite civili, con la sentenza n. 13162 del 14 maggio 2024 – pronunciandosi su questione oggetto di contrasto – hanno affermato il seguente principio in materia di rimborso IVA ovvero:
«L’esercente attività d’impresa o professionale ha diritto al rimborso dell’ IVA per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili dei quali non è proprietario, ma che detiene in virtù di un diritto personale di godimento, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l’attività svolta».
La Sezione semplice ha rilevato un contrasto giurisprudenziale in ordine alla profilata questione ossia, nel suo punto ermeneutico centrale, se i presupposti per la detrazione IVA siano, sostanzialmente, gli stessi del rimborso dell'imposta medesima, con specifico riguardo all'IVA afferente ad operazioni imponibili passive relative a beni di proprietà di un soggetto che è terzo rispetto al rapporto d'imposta.
L'ordinanza interlocutoria precisa che la sentenza 11533/2018 di queste Sezioni Unite ha come oggetto il diritto di detrazione e, almeno non direttamente, quello di rimborso dell'IVA; che quindi tale pronuncia lascia aperta la soluzione della, diversa, questione oggetto del giudizio.
La Sezione rimettente ha illustrato le interpretazioni della Corte di giustizia e quelle, tra loro contrastanti, della Sezione stessa. Quanto alla seconda rappresenta, in sintesi, l'esistenza di un orientamento che afferma l'equivalenza di presupposti dei due diritti in oggetto, con l'unica condizione della "strumentalità" dei beni interessati per il soggetto passivo (Sez. 5, nn. 27813/2022, 215-36014/2021, 8389/2013) e di un altro indirizzo più restrittivo, che tale equivalenza invece nega (Sez. 5, nn. 24779/2015, 24518/2020).
In particolare, all'espressione «acquisto .. di beni ammortizzabili», utilizzata dal legislatore IVA interno (art. 30, terzo comma, lett. c), dPR 633/1972), secondo le Sezioni Unite, va attribuito il significato -lato- di disponibilità di tali beni in virtù di un titolo giuridico che ne garantisca il possesso ovvero la detenzione per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo (quale appunto è, di norma, non solo quello derivante dall'acquisizione della proprietà ovvero di un diritto reale, ma anche da un contratto di locazione/comodato), ferma in ogni caso la necessaria "strumentalità" dei beni stessi all'esercizio dell'impresa (che comunque è presupposto generale della detraibilità dell'IVA ex art. 19, comma 1, dPR 633/1972).
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