Niente straordinari per il dirigente medico titolare di struttura complessa, salvo il risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 9126 del 5 aprile 2024, ha ribadito il principio secondo il quale "in tema di dirigenza medica nel pubblico impiego privatizzato, lo svolgimento di lavoro straordinario inteso quale prestazione eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva non fa sorgere in capo al dirigente diritti retributivi ulteriori rispetto a quanto previsto a titolo di retribuzione di risultato o a titolo di remunerazione di specifiche attività aggiuntive (ad es. pronta disponibilità, guardie mediche, prestazioni autorizzate non programmabili, ecc.). Tuttavia, la sistematica richiesta o accettazione di prestazioni eccedenti i limiti massimi stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva rispetto alla misura (giornaliera, settimanale, periodale o annua) del lavoro o la violazione delle regole sui riposi, come anche, qualora tali norme non si applichino o, per talune scansioni temporali, manchino, lo svolgimento della prestazione secondo modalità temporali irragionevoli, rendono il datore di lavoro responsabile, ai sensi dell'art. 2087 c.c., del risarcimento del danno cagionato alla salute (art. 32 Cost.) o alla personalità morale (art. 35 e 2 Cost., in relazione all'art. 2087 c.c.) del lavoratore; peraltro, mentre il danno derivante dal carattere gravoso o usurante della prestazione, quando sia allegata e provata la violazione sistematica di norme specifiche sui limiti massimi dell'orario o la violazione di norme sui riposi, è da ritenere "in re ipsa", nel caso in cui viceversa tali norme non siano applicabili o manchino, chi agisce per ottenere il risarcimento è tenuto ad allegare e provare che le prestazioni, per le irragionevoli condizioni temporali, in una eventualmente al contesto in cui si sono svolte, sono state in concreto lesive della personalità morale del lavoratore." (Cass. n. 16711 del 2020; v. anche Cass. n. 34968 del 2022).
Nel caso di specie, la Suprema ha rigettato il ricorso escludendo il lavoro straordinario per il dirigente medico, titolare di struttura complessa, laddove manchi la possibilità di distinguere
tra il superamento dell'orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati
assegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario, poiché la complessiva
prestazione del dirigente deve essere svolta al fine di conseguire gli obiettivi propri
ed immancabili dell'incarico affidatogli, ma ha anche avuto modo di specificare che laddove allegato dal ricorrente (cosa ritenuta non sufficiente dal Giudice di appelle e attinente al fatto per la Corte di cassazione) va risarcito l'eventuale danno patito dal Dirigente medico in relazione al carattere gravoso ed usurate della prestazione richiesta e quindi svolta.
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