La procura alle liti non basta a provare il rapporto di patrocino con il proprio avvocato

 


    La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 34412 del 11 dicembre 2023, richiamando i suoi precedenti ha ribadito che "secondo la giurisprudenza di questa Corte "La procura alle liti è un negozio unilaterale endoprocessuale con cui viene conferito il potere di rappresentare la parte in giudizio e che non presuppone l'esistenza - fra le medesime persone - di un sottostante rapporto di patrocinio, ovvero del negozio bilaterale, generatore del diritto al compenso, con il quale, secondo lo schema del mandato, il legale viene incaricato di svolgere l'attività professionale. Ne consegue che la procura alle liti è solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato (Cass., 2, n. 6905 dell'11/3/2019; Cass. 6-3, n. 8863 del 31/3/2021); quindi l'affermazione contenuta nella sentenza fatta oggetto di ricorso in cassazione, secondo cui la prova dell'incarico va desunta dal conferimento delle procure deve essere cassata perchè la sentenza avrebbe dovuto farsi carico di un più solido apparato motivazionale.

    Con tale assunto, la Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza che aveva deciso in ordine all'opposizione fatta da due clienti nei confronti del proprio legale in relazione al pagamento del compenso professionale.

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