Due anni per poter assistere la controparte di un cliente. La pronuncia delle Sezioni Unite.
In tema di illeciti disciplinari degli avvocati, il divieto biennale di assumere incarichi professionali contro la parte già assistita, previsto dall'art. 68 del codice deontologico forense, si riferisce al soggetto difeso in quanto tale e non alle posizioni giuridiche coinvolte nell'affare affidato al difensore, poiché, ai fini dell'illecito, rileva il nocumento d'immagine cagionato alla professione forense dall'aver assunto la difesa di un soggetto e quella del suo avversario, senza che sia trascorso un adeguato intervallo di tempo.
All'esito di una denuncia fatta da un imprenditore, l'avvocato è stato sottoposto a procedimento disciplinare avanti il Consiglio distrettuale di disciplina con incolpazione di "avere assistito e difeso in qualità di parte civile la moglie dell'imprenditore nel procedimento penale a carico di costui celebrato prima che fosse decorso il biennio dalla cessazione del rapporto professionale con l'imprenditore stesso e ciò in violazione dell'art. 68, 1 comma Codice Deontologico".
Il procedimento si è concluso con l'irrogazione della censura.
Il gravame dell'avvocato è stato respinto dal Consiglio nazionale forense (CNF) e avverso la relativa sentenza veniva proposto ricorso in Cassazione.
Nella specie, la Suprema Corte ha confermato il provvedimento impugnato, che aveva irrogato la sanzione disciplinare, ritenendo che vi fosse identità della "parte assistita" tra il soggetto persona fisica e la ditta individuale dallo stesso esercitata
Continua in: Sezioni Unite: censura per il legale che accetta un incarico contro un precedente cliente prima dei due anni
Autore: A cura della Redazione.
© AvvocatoAndreani.it Risorse Legali.
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