Oneri riflessi per le avvocature interne. Non sono a carico di parte soccombente.



Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza del 19 aprile 2023 nell'ambito di un'opposizione ex art. 615 c.p.c. a cartella esattoriale relativa al pagamento delle spese legali derivanti da sentenza, ha accolto la domanda di questo studio relativa all'accertamento della debenza del 23,80% di maggiorazione sui compensi liquidati dal giudice quali oneri accessori a carico della parte soccombente in giudizio.

Le avvocature interne degli enti pubblici sono soliti richiedere alla parte soccombente in giudizio una maggiorazione del 23,80% sui compensi liquidati in sentenza, a titolo di oneri riflessi.

    Il Giudice di Pace di Roma, nell'ambito d un giudizio di opposizione a cartella esattoriale ex art, 615 c.p.c. ha accolto la domanda, ritenendo non dovuti tali oneri. 

Infatti, l’art. 1 comma 208 della Legge finanziaria 2006 recita che “le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.

    Ergo, ciò significa che l’importo degli oneri riflessi passa dal datore di lavoro (ente pubblico) al lavoratore con decurtazione del compenso del lavoratore stesso, ma non che trattasi di una voce da aggiungere al compenso stesso o comunque da far pagare al terzo soccombente in giudizio.

    Pertanto, la norma richiamata oltre ad attenere strettamente ai rapporti interni datore/lavoratore avvocato dipendente dell'ente, ha spostato dal 2006 in avanti l'onere contributivo dal datore al lavoratore, prevedendo la decurtazione dal compenso che va inteso al lordo ovvero comprensivo di ogni voce di spesa.

    Non dovendo più pagare tale onere il datore ente pubblico, controparte in giudizio, tale somma questa non può essere ripetuta dal soccomente in giudizio, tenuto a ristorare delle spese legali sostenute la controparte ex art. 91 c.p.c.


Se hai pagato negli ultimi anni spese legali ad un ente pubblico, contatta lo studio per la verifica della correttezza del pagamento effettuato a questo link.


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