Termine decennale esecuzione sentenze: da quando decorre?

       

    

    L'art. 2953 del Codice civile specifica che "i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni"

    Tale norma, pertanto, contempla tutti quei casi in cui le norme prevedano un termine di prescrizione più breve dei cinque anni, quali l'attività di riscossione per le sanzioni amministrative (art. art. 28 della L. n. 689 del 1981) ovvero quello per le sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie (art. 20 del D. Lgs. n. 472/1997), le quali si prescrivono in cinque anni.

    Per sentenza di condanna va inteso ogni provvedimento decisorio e definitivo, o altro provvedimento equivalente, come il decreto ingiuntivo non opposto, il decreto penale in materia previdenziale non opposto contenente condanna al pagamento dei contributi assicurativi non versati e alle sanzioni civili, il lodo arbitrale dichiarato esecutivo; non, invece, un provvedimento amministrativo né la pronuncia di un arbitro irrituale.

    In tali casi, come ha avuto modo di specificare la Cassazione, la prescrizione decennale da "actio iudicati" ex art. 2953 c.c. decorre dal passaggio in giudicato della sentenza e, se appellata, dalla declaratoria giudiziale che rende definitiva la decisione. (Cass. n. 33039/2019)

    E', pertanto, dal passaggio in giudicato della sentenza (nel termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione ovvero in quello breve di trenta o sessanta giorni dalla sua notificazione, a seconda del mezzo di impugnazione) che decorre il termine di prescrizione decennale e non dal giorno in cui sia possibile l'esecuzione della sentenza né da quello della sua pubblicazione. (Cass. n. 15765/2014)


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