Termine decennale esecuzione sentenze: da quando decorre?
L'art. 2953 del Codice civile
specifica che "i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione
più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci
anni"
Tale norma, pertanto, contempla
tutti quei casi in cui le norme prevedano un termine di prescrizione più breve
dei cinque anni, quali l'attività di riscossione per le sanzioni amministrative
(art. art. 28 della L. n. 689 del 1981) ovvero quello per le sanzioni
amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie (art.
20 del D. Lgs. n. 472/1997), le quali si prescrivono in cinque anni.
Per sentenza di condanna va
inteso ogni provvedimento decisorio e definitivo, o altro provvedimento
equivalente, come il decreto ingiuntivo non opposto, il decreto penale in
materia previdenziale non opposto contenente condanna al pagamento dei
contributi assicurativi non versati e alle sanzioni civili, il lodo arbitrale
dichiarato esecutivo; non, invece, un provvedimento amministrativo né la
pronuncia di un arbitro irrituale.
In tali casi, come ha avuto modo
di specificare la Cassazione, la prescrizione decennale da "actio
iudicati" ex art. 2953 c.c. decorre dal passaggio in giudicato della
sentenza e, se appellata, dalla declaratoria giudiziale che rende definitiva la
decisione. (Cass. n. 33039/2019)
E', pertanto, dal passaggio in
giudicato della sentenza (nel termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione
ovvero in quello breve di trenta o sessanta giorni dalla sua notificazione, a
seconda del mezzo di impugnazione) che decorre il termine di prescrizione
decennale e non dal giorno in cui sia possibile l'esecuzione della sentenza né
da quello della sua pubblicazione. (Cass. n. 15765/2014)
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