Immobile inabitabile e non produttivo di rifiuti: la Ta.Ri. non è dovuta.

    

    La Corte di Giustizia di Primo grado di Roma con una sentenza resa il 21 febbraio 2022, ha confermato l'assunto del ricorrente, difeso e rappresentato da questo studio, secondo il quale la particolare condizione dell'immobile, dimostrata in concreto, incide sulla debenza o meno della Tassa sui Rifiuti.

    Infatti, l'immobile era privo di arredi, l'utenza gas presentava un sigillo e quindi non era utilizzabile, l'utenza della luce, pur attivata era stata finalizzata allo svolgimento dei lavori edili all'interno dell'immobile stesso, con la conseguenza che lo stesso non risultava abitato né abitabile per il periodo accertato e, pertanto, non produttivo di rifiuti.

    La Corte di primo grado, in totale accoglimento del ricorso, ha dichiaro illegittimi gli avvisi di accertamento pervenuti, considerando non dovuta la Ta.Ri. a norma dell'art. 8 lett. e) del Regolamento Ta.Ri. di Roma Capitale, "risultando del tutto carente il presupposto impositivo, perché allo stato degli atti risulta che il ricorrente non aveva disponibilità dell'immobile come sua residenza o domicilio per le annualità oggetto della controversia e che l'immobile non era produttivo di rifiuti."

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