Autista di ambulanza impiegato anche come ausiliario specializzato: no al demansionamento nel rapporto di impiego pubblico

         

    La sentenza n. 19419 del 2020 della Cassazione, si è pronunciata sul caso di un dipendente di un'azienda sanitaria, inquadrato come "operatore tecnico specializzato" con mansioni di autista di ambulanza, categoria B del CCNL Sanità, che aveva prestato collaborazione nelle attività di soccorso del servizio 118 una volta alla settimana ed aveva coadiuvato l'unico operatore sanitario nella preparazione della barella e nel trasporto dell'ammalato, profilo professionale inferiore "ausiliario specializzato" categoria A, e aveva agito in giudizio per danno da demansionamento. 

    La Suprema Corte ha specificato che "nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività."

    Tale specifica non appare applicabile, nei medesimi termini, nel rapporto di impiego privato nel quale, come ribadito indirettamente dalla stessa sentenza, rileva anche l'elemento che le mansioni inferiori rientrino nel profilo di altri lavoratori (nella fattispecie "ausiliari specializzati") e che fosse carente il requisito della temporaneità delle esigenze di flessibilità del lavoratore, stabilmente inserito nel sistema dei turni anche per tali mansioni.

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