Responsabilità della struttura sanitaria: attenzione alla prescrizione per i parenti.


    La Cassazione con l’ordinanza n. 14471 del 6 maggio 2022 ha stabilito che “i congiunti del paziente danneggiato in ambito sanitario non possano fruire del termine di prescrizionale decennale correlato alla responsabilità̀ contrattuale medica, in quanto la responsabilità̀ della struttura sanitaria per i danni invocati iure proprio dai congiunti di un paziente danneggiato (o deceduto), infatti, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei terzi protetti dal contratto, potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale (Cass. n. 21404/2021), come avviene specificamente nel contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione. (cfr., in senso conforme, Cass. n. 14615/2020, Cass. n. 14258/2020 e Cass.n. 5590/2015)

    Nel caso di specie la Cassazione, sulla base del principio di diritto enunciato, ha rigettato il ricorso di una figlia che, dopo anni dall'intervento al femore subito dalla madre e a causa del quale la stessa ha riportato danni, ha invocato i danni riflessi derivanti dall'obbligo di assistere la madre nei momenti di libertà della badante. Nel merito, inoltre, già la madre aveva agito nei confronti della struttura ospedaliera per i danni subiti a seguito di un intervento di riduzione di frattura del femore, ottenendo il risarcimento mentre la figlia, successivamente aveva agito contro la medesima struttura ospedaliera al fine di ottenere il risarcimento dei danni da lei patiti per aver dovuto prestare assistenza alla madre (per le ore non coperte dalla badante), a causa dell'aggravamento della invalidità della stessa.

    La Cassazione ha specificato che tale azione poteva essere promossa immediatamente, appena avvenuto l’aggravamento, che la ricorrente aveva detto essere avvenuto nel 2006 e non era necessario attendere l’esito del giudizio accertativo sul danno promosso dalla madre, in virtù di una responsabilità extracontrattuale di tipo aquiliano, entro il termine di prescrizione quinquennale dal verificarsi del danno.

    La pronuncia, che attiene ad una fattispecie particolare, riguarda fatti antecedenti alla legge Gelli-Bianco del 2017, ma la lettura offerta dalla Cassazione appare assolutamente coerente con il dettato della norma, pur se di successiva emanazione.


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