Il provvedimento in rettifica. Chiarimenti importanti dal TAR Lazio.

    


    Con la sentenza n. 12359 del 2021, ottenuta da questo studio, il TAR del Lazio, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, ha avuto modo di pronunciarsi in merito alle caratteristiche di un atto amministrativo in rettifica.

    Si legge in sentenza: "affinché un provvedimento amministrativo possa qualificarsi come meramente emendativo di errori materiali di un provvedimento precedente (concretandosi in tal caso la “mera rettifica” del provvedimento, non soggetta ai presupposti dell’art. 21 nonies della l. 241/90, T.A.R. , Napoli , sez. II , 19/12/2019, n. 6029), è necessario che esso abbia ad oggetto una divergenza formale evincibile dal testo, tra elementi, preposizioni o statuizioni tra loro inconciliabili, tale per cui non sia dubbio il senso effettivo del provvedimento originario (giurisprudenza pacifica in plurime fattispecie: “l'errore materiale direttamente emendabile è soltanto quello che può essere percepito o rilevato ictu oculi, dal contesto stesso dell'atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque” TAR Lazio, Roma, II bis, 31 agosto 2021, nr. 9448; v. anche Consiglio di Stato , sez. V , 24/08/2021 , n. 6025; T.A.R. , Roma, sez. II , 05/03/2020 , n. 2990).

    Laddove la modifica attenga ad elementi di fatto o presupposti motivazionali che costituiscano diversità di oggetto e di effetti sostanziali, il provvedimento “innovativo” avrà efficacia propria, costituendo una rinnovazione della volizione amministrativa, come tale suscettibile di produrre autonomamente gli effetti propri di quest’ultima (in sostituzione del provvedimento originario, che dunque perde la propria efficacia).

    Nel caso di specie, invero, un decreto di esproprio del 2008, pur formalmente avente ad oggetto la “parziale rettifica” di precedenti richiamati decreti di esproprio, risalenti al 2005 e 2007, di fatto rinnovava integralmente – per le ditte interessate –l’oggetto della dichiarazione di pubblica utilità e quindi l’individuazione del presupposto dell’espropriazione: rispetto al precedente atto, non veniva in rilievo una volizione correttiva, ma una determinazione espropriativa che investiva una maggiore superficie (sia pure di medesime particelle) e dunque un immobile oggettivamente diverso da quello originariamente rappresentato (in quanto, pur essendo medesima la particella, era diversa l’estensione della superficie, il che ha evidenti ricadute sul frazionamento).

    Un guardare all'atto, dunque, al di là del nomen ad esso attribuito dall'amministrazione che lo emana, con riferimento alla specifica incidenza dello stesso nella sfera di dei diritti del privato.

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