La Commissione Nazionale sulla colpa medica, istituita dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio il 28 marzo 2023 e presieduta dal Procuratore della Repubblica di Venezia, Adelchi d'Ippolito, ha eleborato la proposta di riforma della responsabilità professionale in ambito sanitario. Gli esiti del lavoro della Commissione hanno portato ad un progetto che si incentra su due principali interventi normativi : -Revisione dell'Articolo 590-sexies c.p. : Attualmente, questo articolo disciplina la responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, escludendo la punibilità in caso di imperizia quando il professionista rispetta le linee guida o le buone pratiche clinico-assistenziali adeguate al caso concreto. La proposta mira a ridefinire questa disposizione, limitando la responsabilità penale ai soli casi di colpa grave, estendendo l'esonero anche ai casi di negligenza e imprudenza non gravi e superando il riferimento esclusivo alle linee guida, valorizzan...
Ogni giorno, migliaia di genitori italiani affrontano un dilemma che sembra di poco conto ma che, a livello legale, può nascondere insidie serie: lasciare che i figli delle scuole medie tornino a casa da soli. Un gesto che molti vivono come un passo naturale verso l’indipendenza, ma che – secondo il nostro codice penale – può addirittura trasformarsi in un reato di abbandono di minore . L’articolo 591 del codice penale parla chiaro: lasciare senza sorveglianza un minore di quattordici anni può configurare il reato di abbandono, anche se si tratta di pochi minuti o di un tragitto breve. La norma parte dal presupposto che, sotto questa soglia, un ragazzo non sia ancora in grado di valutare e gestire i pericoli in autonomia. Questo significa che, se un bambino o un preadolescente va a scuola o torna a casa da solo, in teoria si potrebbe aprire un procedimento penale a carico dei genitori. Le liberatorie scolastiche che molte scuole chiedono di firmare non cambiano le c...
Con riferimento alle sentenze emanate in unico grado dalla Corte d’appello in materia di determinazione dell’indennità di esproprio, l’Agenzia delle Entrate chiede, indiscriminatamente, al contribuente l’imposta di registro sulla sentenza nella misura proporzionale del 3%, spesso raggiungendo somme considerevoli di accertamento. Invero, gli Uffici Finanziari smentiscono loro stessi. Il Ministero delle Finanze, nella Risoluzione 430409 del 1990, ha avuto modo di specificare che «la quota dovuta ad integrazione dell'indennità di esproprio deve essere assoggettata regolarmente ad IVA, configurandosi quale parte del corrispettivo di una cessione, imponibile ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 26.10.72 n. 633, posta in essere da un soggetto d'imposta». Ai fini IVA, l’indennità di esproprio per pubblica utilità, ancorché costituisca un risarcimento conseguente alla perd...
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