Pingnoramento presso terzi: cosa è cambiato dal 22 giugno 2022 e i rischi di inefficacia

 


    A decorrere dal 22 giugno 2022, nel pignoramento presso terzi, sono previsiti nuovi adempimenti, anche telematici, a carico del difensore del creditore; da tale data, infatti, entra in vigore l’art. 1 comma 32 della L. 206/2021.

    Infatti, il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, deve  notificare al debitore e al  terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura; dovrà poi depositare telematicamente l'avviso  notificato nel fascicolo dell'esecuzione.

    Alla mancata notifica dell'avviso o al suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione corrisponderà l'inefficacia del pignoramento.

    Se il pignoramento viene eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi  rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.

    La notifica potrà naturalmente essere effettuata ai sensi della L. 53/94 ove gli indirizzi PEC del debitore e del terzo siano presenti nei pubblici elenchi così come disposto dall’art. 3 bis della citata normativa.

    In questo caso sarà sufficiente allegare alla PEC avviso ex art. 543 comma 5 c.p.c. e relata di notifica    (predisposte con software di video scrittura, trasformate in PDF senza scansione e firmate digitalmente), nella quale non dovrà essere attestata nessuna conformità posto che allegheremo duplicati informatici.

    Quanto alla prova della notifica effettuata tramite PEC da depositare nel fascicolo dell’esecuzione, sarà sufficiente allegare, come atto principale una nota di deposito e, come allegati, le ricevute di accettazione e consegna in formato .eml o .msg.

    Non dovrà essere effettuata nessuna attestazione di conformità.

    Se invece la notifica sarà tradizionale, consegneremo all’ufficiale giudiziario originale e copie di notifica avviso ex art. 543 comma 5 c.p.c. e, non appena saremo in possesso dell’originale di notifica procederemo al deposito telematic, in questo caso, però, allegheremo la scansione dell’originale di notifica restituitoci dall’ufficiale giudiziario con l’attestazione di conformità, che dovrà essere
inserita o all’interno della scansione o su documento informatico separato, come disposto, rispettivamente, dall’art. 16 undecies comma 2 e comma 3 del DL 179/2012.

 

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