Terzo Settore: percentuali dipendenti/volontari per ODV e APS
Con la Nota 18244 del 26 novembre 2021, il Ministero del Lavoro ha chiarito alcuni quesiti rilevanti, sul personale delle ODV.
In particolare, il Ministero ha chiarito i criteri da utilizzare ai fini del calcolo nelle ODV e nelle APS delle percentuali di cui rispettivamente agli articoli 33 comma 1 e 36 ultimo periodo del Codice del Terzo settore.
Gli artt. 33 e 26 del CTS pongono il limite del cinquanta per cento per i lavoratori rispetto al numero dei volontari e il Ministero ha precisato che tale percentuale va calcolata sul numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente ed eventualmente in quelli degli enti aderenti di cui effettivamente l’ente si avvalga.
Il criterio capitario è utilizzabile e consente altresì di tener conto in maniera positiva dell’apporto di ciascun volontario pur nella consapevolezza che l’impegno fornito da ciascuno sarà variabile per effetto delle influenze e condizionamenti di una molteplicità di fattori anche di natura esterna. Soccorre in tal senso anche il dato letterale delle due norme oggetto di esame, che parlano del “numero” dei volontari (o, nel caso delle APS, anche degli associati) in rapporto al “numero” dei lavoratori.
Il Ministero ricorda, inoltre, che il ricorso al criterio capitario ai fini del calcolo del rapporto percentuale lavoratori/volontari ai sensi degli articoli 33 e 36 del CTS, diverso da quello utilizzato ai fini del calcolo dei costi dell'ente previsto ai sensi del D.M. 19 maggio 2021 n. 107, in tema di attività diverse, non introduce un elemento di contraddittorietà intrinseca al sistema ma trova la propria giustificazione nel differente ambito entro cui i due criteri sono applicati: nel primo caso, disciplinato direttamente dalla fonte primaria (CTS), viene in rilievo un elemento strutturale qualificante le due tipologie di ODV e APS; nel secondo caso, disciplinato da fonte secondaria, deve essere soddisfatta l’esigenza di ricondurre l’apporto volontario ad una dimensione economica - ancorché figurativa - misurabile che rende necessario il ricorso al diverso parametro delle ore/uomo di attività volontaria effettivamente svolta, da calcolarsi sulla base delle retribuzioni lorde equivalenti. In tale ipotesi, infatti, viene preso in considerazione l’elemento funzionale attinente allo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale. In questa prospettiva, l’onere amministrativo- contabile aggiuntivo che ne deriva è giustificabile, in primo luogo perché lo svolgimento delle attività diverse è facoltativo per l’ente; secondo luogo, perché lo stesso non può superare precisi limiti quantitativi, il rispetto dei quali deve essere scrupolosamente documentato. Il medesimo criterio (numero di ore/uomo di attività di volontariato effettivamente svolta, poi moltiplicato per la retribuzione oraria lorda ricavabile dai contratti collettivi) è presente anche nel D.M. 5 marzo 2020 recante “Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore”, ai fini del calcolo dei costi e proventi figurativi (si veda in proposito il glossario sulle poste di bilancio in appendice ai modelli di bilancio allegati al D.M. medesimo e l’esempio ivi riportato). Anche in questo caso, il maggiore dettaglio richiesto si sposa con il carattere facoltativo dell’inserimento dei costi e dei proventi figurativi, secondo quanto specificato nelle note ai modelli “B” e “D” allegati al D.M. 5 marzo 2020.
Sempre ai fini del rispetto dei rapporti percentuali, il Ministero ha individuato con chiarezza il concetto di lavoratore ivi richiamato: soccorre in tal senso la previsione di cui all’articolo 8, comma 6, lettera r) del D.M. n. 106 del 15.9.2020, con riguardo alle procedure di iscrizione al RUNTS, nella quale si è ritenuto di limitare il computo ai soggetti dotati di una posizione previdenziale, quindi ai lavoratori dipendenti e ai parasubordinati, tenendo conto della maggior stabilità e continuità dei rapporti che li riguardano, con esclusione pertanto dei lavoratori occasionali o di quanti svolgono una tantum prestazioni lavorative di carattere autonomo. Difatti, l’inclusione anche di questi ultimi tra i lavoratori (ovvero al numeratore del rapporto lavoratori/volontari di cui alla norma) potrebbe comportare l’equiparazione di situazioni recanti oggettiva disomogeneità.
Esclusi dal computo anche coloro che formalmente aventi un rapporto di lavoro con l'associazione, si trovano in posizione di comando presso altro ente, i cd. "comandati o distaccati out".
In particolare, il Ministero ha chiarito i criteri da utilizzare ai fini del calcolo nelle ODV e nelle APS delle percentuali di cui rispettivamente agli articoli 33 comma 1 e 36 ultimo periodo del Codice del Terzo settore.
Gli artt. 33 e 26 del CTS pongono il limite del cinquanta per cento per i lavoratori rispetto al numero dei volontari e il Ministero ha precisato che tale percentuale va calcolata sul numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente ed eventualmente in quelli degli enti aderenti di cui effettivamente l’ente si avvalga.
Il criterio capitario è utilizzabile e consente altresì di tener conto in maniera positiva dell’apporto di ciascun volontario pur nella consapevolezza che l’impegno fornito da ciascuno sarà variabile per effetto delle influenze e condizionamenti di una molteplicità di fattori anche di natura esterna. Soccorre in tal senso anche il dato letterale delle due norme oggetto di esame, che parlano del “numero” dei volontari (o, nel caso delle APS, anche degli associati) in rapporto al “numero” dei lavoratori.
Il Ministero ricorda, inoltre, che il ricorso al criterio capitario ai fini del calcolo del rapporto percentuale lavoratori/volontari ai sensi degli articoli 33 e 36 del CTS, diverso da quello utilizzato ai fini del calcolo dei costi dell'ente previsto ai sensi del D.M. 19 maggio 2021 n. 107, in tema di attività diverse, non introduce un elemento di contraddittorietà intrinseca al sistema ma trova la propria giustificazione nel differente ambito entro cui i due criteri sono applicati: nel primo caso, disciplinato direttamente dalla fonte primaria (CTS), viene in rilievo un elemento strutturale qualificante le due tipologie di ODV e APS; nel secondo caso, disciplinato da fonte secondaria, deve essere soddisfatta l’esigenza di ricondurre l’apporto volontario ad una dimensione economica - ancorché figurativa - misurabile che rende necessario il ricorso al diverso parametro delle ore/uomo di attività volontaria effettivamente svolta, da calcolarsi sulla base delle retribuzioni lorde equivalenti. In tale ipotesi, infatti, viene preso in considerazione l’elemento funzionale attinente allo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale. In questa prospettiva, l’onere amministrativo- contabile aggiuntivo che ne deriva è giustificabile, in primo luogo perché lo svolgimento delle attività diverse è facoltativo per l’ente; secondo luogo, perché lo stesso non può superare precisi limiti quantitativi, il rispetto dei quali deve essere scrupolosamente documentato. Il medesimo criterio (numero di ore/uomo di attività di volontariato effettivamente svolta, poi moltiplicato per la retribuzione oraria lorda ricavabile dai contratti collettivi) è presente anche nel D.M. 5 marzo 2020 recante “Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore”, ai fini del calcolo dei costi e proventi figurativi (si veda in proposito il glossario sulle poste di bilancio in appendice ai modelli di bilancio allegati al D.M. medesimo e l’esempio ivi riportato). Anche in questo caso, il maggiore dettaglio richiesto si sposa con il carattere facoltativo dell’inserimento dei costi e dei proventi figurativi, secondo quanto specificato nelle note ai modelli “B” e “D” allegati al D.M. 5 marzo 2020.
Sempre ai fini del rispetto dei rapporti percentuali, il Ministero ha individuato con chiarezza il concetto di lavoratore ivi richiamato: soccorre in tal senso la previsione di cui all’articolo 8, comma 6, lettera r) del D.M. n. 106 del 15.9.2020, con riguardo alle procedure di iscrizione al RUNTS, nella quale si è ritenuto di limitare il computo ai soggetti dotati di una posizione previdenziale, quindi ai lavoratori dipendenti e ai parasubordinati, tenendo conto della maggior stabilità e continuità dei rapporti che li riguardano, con esclusione pertanto dei lavoratori occasionali o di quanti svolgono una tantum prestazioni lavorative di carattere autonomo. Difatti, l’inclusione anche di questi ultimi tra i lavoratori (ovvero al numeratore del rapporto lavoratori/volontari di cui alla norma) potrebbe comportare l’equiparazione di situazioni recanti oggettiva disomogeneità.
Esclusi dal computo anche coloro che formalmente aventi un rapporto di lavoro con l'associazione, si trovano in posizione di comando presso altro ente, i cd. "comandati o distaccati out".
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