Osservazioni alla CTU non perentorie, ma attenzione alla condanna alle spese!
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 5424 del 21 febbraio 2022, hanno affermato che, in tema di consulenza tecnica d’ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195, c.p.c., come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero, se non applicabile la novella, l'analogo termine che il giudice abbia concesso alle parti ex art. 175 c.p.c., ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria, esaurendo la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare.
Se ne ricava, dunque, che la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevarle, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento ex artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello.
Rimane al giudice la valutazione, alla luce delle specifiche circostanze del caso, se tale comportamento sia stato o meno contrario al dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. e, in caso di positiva valutazione, trattandosi di un comportamento processuale idoneo a pregiudicare il diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., in applicazione dell’art. 92, comma 1, ultima parte c.p.c., tenerne conto nella regolamentazione delle spese di lite.
Rimane al giudice la valutazione, alla luce delle specifiche circostanze del caso, se tale comportamento sia stato o meno contrario al dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. e, in caso di positiva valutazione, trattandosi di un comportamento processuale idoneo a pregiudicare il diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., in applicazione dell’art. 92, comma 1, ultima parte c.p.c., tenerne conto nella regolamentazione delle spese di lite.
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