Motivi aggiunti e giudizio di ottemperanza

    

    La sentenza n. 12359 del 2021 del TAR del Lazio, avente ad oggetto l'ottemperanza di una sentenza di Corte d'appello passata in giudicato, conferma che è possibile proporre in sede di ottemperanza motivi aggiunti in relazione a nuovo provvedimento ritenuto lesivo, emesso nelle more del giudizio.
    Il giudizio di ottemperanza ha per oggetto la "puntuale verifica da parte del giudice dell'esatto adempimento da parte dell'amministrazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire all'interessato l'utilità o il bene della vita riconosciutogli in sede di cognizione" (Consiglio di Stato n. 1769/2020; n.3120/2018; 5408/2015). 
    L'art. 133, comma 1, lett. a) n.5) del c.p.a. prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione alla nullità degli atti posti in essere in violazione ed elusione, prevedendo, altresì, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. b), che il giudice dell'ottemperanza ove accolga il ricorso dichiara nulli gli eventuali atti posti in essere in elusione e violazione del giudicato per il quale non sarebbe necessaria la presentazione dei motivi aggiunti.
    Nel caso di specie, seguito dal nostro studio, si è ritenuto opportuno proporre atto di motivi aggiunti in relazione ad un atto formalmente attuativo, ma sostanzialmente elusivo del giudicato da eseguire, nonché posto in essere in violazione dei legge.
    In conseguenza dei motivi aggiunti presentati, il Tar del Lazio ha disposto il mutamento del rito, fissando udienza di merito nella quale ha accolto il ricorso in ottemperanza e i motivi aggiunti, annullando la delibera successivamente emessa dall'amministrazione resistente nella parte ritenuta illegittima.


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