Gli eventi degli ultimi anni hanno cambiato profondamente il nostro modo di vivere e rapportarci nel quaotidiano.
Il fenomeno pandemico ha
imposto modifiche rilevanti nelle modalità di erogazione della prestazione lavorativa
da parte del lavoratore e modifiche degli oneri del datore di lavoro, ma un
percorso di cambiamento in tal senso non può che tenere conto della necessaria
presenza di strumenti di contemperamento, che tengano conto e supportino la
gestione degli impegni lavorativi con la genitorialità e la vita famigliare in
genere in una prestazione lavorativa erogata nel luogo deputato alla vita
famigliare.
Diversamente si corre il rischio che nessuna
delle “prestazioni”, lavorativa, famigliare e genitoriale venga “erogata”
correttamente, con ricadute sulla vita quotidiana del lavoratore a 360°.
Quindi è molto importante la realizzazione e
strutturazione effettiva di misure di welfare concrete di sostegno in questo
senso.
Per doverosa informazione presentiamo una breve sintesi del Protocollo
per disciplinare il lavoro agile nel settore privato sottoscritto il 7 dicembre
2021 dal Ministro del Lavoro e 26 organizzazioni sindacali datoriali e dei
lavoratori.
Il Protocollo delinea le linee direttrici per la
contrattazione collettiva di lavoro (nazionale, territoriale e aziendale),
espressamente valorizzata quale “fonte privilegiata di regolamentazione dello
svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile”.
In sintesi gli aspetti più rilevanti:
L'adesione
allo smart working avviene su base volontaria ed è subordinata alla
sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso.
Inoltre, l'eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la
propria prestazione lavorativa in modalità agile non integra gli estremi del
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano
disciplinarare.
L’organizzazione del lavoro prevede l’assenza di un preciso
orario e autonomia nello svolgimento della prestazione, nel solco degli
obiettivi prefissati.
Viene regolata la disconnessione quale individuazione
di una fascia oraria di disconnessione, nella quale il lavoratore non eroga la
prestazione; divieto, di norma, di lavoro straordinario.
Il luogo di lavoro prevede la libertà del lavoratore di individuazione
del luogo di lavoro, in condizioni di sicurezza e riservatezza.
Gli strumenti di lavoro devono essere forniti, di norma,
dall’azienda, sotto forma di apparecchiature idonee all’esecuzione in sicurezza della
prestazione.
Si riconosce la piena applicabilità dei diritti
e delle libertà sindacali, individuali e collettivi e la parità di trattamento nei riguardi degli altri
lavoratori che eseguono la prestazione in modalità ordinaria, con identità di
trattamento normativo ed economico, anche con riferimento ai premi di
risultato, fermo restando il ricorso a forme di welfare aziendale e benefit
di fonte collettiva e bilaterale.
In tema di salute e sicurezza sul lavoro,
oltre alla disciplina della legge 81/2017, si applicano le norme del TU di cui
al d.lgs. 81/2008, con riferimento alle prestazioni rese all’esterno dei locali
aziendali e obblighi comportamentali inclusi. Necessaria informazione
scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e specifici, fermo
l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di
prevenzione e protezione, con rinvio proattivo alla contrattazione collettiva.
Applicazione integrale e severa delle norme in materia di protezione
dei dati personali e sulla tutela della riservatezza e dei protocolli
di sicurezza, con obbligo di informazione e direttive di attuazione.
Si sottolinea l’importanza della formazione,
con previsione di specifici percorsi formativi finalizzati ad implementare
specifiche competenze organizzative, tecniche, digitali, anche per un utilizzo
sicuro degli strumenti di lavoro. La formazione costituisce per i lavoratori
agili un momento di interazione, anche per prevenire situazioni di isolamento.
Indicazioni di sviluppo degli strumenti di welfare
aziendale e di bilateralità con supporti anche in ambito di
genitorialità, inclusione e work-life balance. Attenzione ai lavoratori
fragili e disabili.
Si conviene sulla necessità di istituire un Osservatorio
nazionale bilaterale con l’obiettivo di monitorare i risultati raggiunti in
tema di lavoro agile su base nazionale, lo sviluppo della contrattazione e
l’andamento delle linee di indirizzo del Protocollo.
Link al Protocollo
Commenti
Posta un commento