Protocollo sul lavoro agile, ma vanno garantite effettive modalità di “supporto” alla vita famigliare e genitoriale per la migliore tutela del lavoratore.


 Gli eventi degli ultimi anni hanno cambiato profondamente il nostro modo di vivere e rapportarci nel quaotidiano.

    Il fenomeno pandemico ha imposto modifiche rilevanti nelle modalità di erogazione della prestazione lavorativa da parte del lavoratore e modifiche degli oneri del datore di lavoro, ma un percorso di cambiamento in tal senso non può che tenere conto della necessaria presenza di strumenti di contemperamento, che tengano conto e supportino la gestione degli impegni lavorativi con la genitorialità e la vita famigliare in genere in una prestazione lavorativa erogata nel luogo deputato alla vita famigliare.

    Diversamente si corre il rischio che nessuna delle “prestazioni”, lavorativa, famigliare e genitoriale venga “erogata” correttamente, con ricadute sulla vita quotidiana del lavoratore a 360°.

    Quindi è molto importante la realizzazione e strutturazione effettiva di misure di welfare concrete di sostegno in questo senso.

    Per doverosa informazione presentiamo una breve sintesi del Protocollo per disciplinare il lavoro agile nel settore privato sottoscritto il 7 dicembre 2021 dal Ministro del Lavoro e 26 organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori. 

Il Protocollo delinea le linee direttrici per la contrattazione collettiva di lavoro (nazionale, territoriale e aziendale), espressamente valorizzata quale “fonte privilegiata di regolamentazione dello svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile”.

    In sintesi gli aspetti più rilevanti:

    L'adesione allo smart working avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso. Inoltre, l'eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinarare. 
    L’organizzazione del lavoro prevede l’assenza di un preciso orario e autonomia nello svolgimento della prestazione, nel solco degli obiettivi prefissati.
    Viene regolata la disconnessione quale individuazione di una fascia oraria di disconnessione, nella quale il lavoratore non eroga la prestazione; divieto, di norma, di lavoro straordinario. 
    Il luogo di lavoro prevede la libertà del lavoratore di individuazione del luogo di lavoro, in condizioni di sicurezza e riservatezza. 
    Gli strumenti di lavoro devono essere forniti, di norma, dall’azienda, sotto forma di apparecchiature idonee all’esecuzione in sicurezza della prestazione. 
    Si riconosce la piena applicabilità dei diritti e delle libertà sindacali, individuali e collettivi e la parità di trattamento nei riguardi degli altri lavoratori che eseguono la prestazione in modalità ordinaria, con identità di trattamento normativo ed economico, anche con riferimento ai premi di risultato, fermo restando il ricorso a forme di welfare aziendale e benefit di fonte collettiva e bilaterale.
    In tema di salute e sicurezza sul lavoro, oltre alla disciplina della legge 81/2017, si applicano le norme del TU di cui al d.lgs. 81/2008, con riferimento alle prestazioni rese all’esterno dei locali aziendali e obblighi comportamentali inclusi. Necessaria informazione scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e specifici, fermo l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione, con rinvio proattivo alla contrattazione collettiva.
    Applicazione integrale e severa delle norme in materia di protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza e dei protocolli di sicurezza, con obbligo di informazione e direttive di attuazione. 
    Si sottolinea l’importanza della formazione, con previsione di specifici percorsi formativi finalizzati ad implementare specifiche competenze organizzative, tecniche, digitali, anche per un utilizzo sicuro degli strumenti di lavoro. La formazione costituisce per i lavoratori agili un momento di interazione, anche per prevenire situazioni di isolamento. 
Indicazioni di sviluppo degli strumenti di welfare aziendale e di bilateralità con supporti anche in ambito di genitorialità, inclusione e work-life balance. Attenzione ai lavoratori fragili e disabili.
    Si conviene sulla necessità di istituire un Osservatorio nazionale bilaterale con l’obiettivo di monitorare i risultati raggiunti in tema di lavoro agile su base nazionale, lo sviluppo della contrattazione e l’andamento delle linee di indirizzo del Protocollo.

Link al Protocollo

 


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