Imprese sociali e attività di interesse generale: la perdita di qualifica al superamento dei parametri di computo.

 

 

Come abbiamo avuto modo di trattare in altro articolo del sito, nel mese di agosto 2021, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 giugno 2021, che detta i criteri per il computo del rapporto del settanta per cento tra ricavi relativi all'attività d'impresa di interesse generale e ricavi complessivi dell'impresa sociale, ai fini della qualificazione come principale dell'attività di interesse generale, di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, svolta dall'impresa sociale.

Ai sensi dell’art. 2, comma 1 e comma 3 del d.lgs. 112/2017 relativo alle imprese sociali, infatti, l'impresa sociale esercita in via stabile  e  principale  una  o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale…omissis…si intende svolta in  via  principale l'attività per  la  quale  i  relativi  ricavi  siano  superiori  al settanta per  cento  dei  ricavi  complessivi  dell'impresa  sociale, secondo criteri di computo definiti con decreto  del  Ministro  dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle politiche sociali.

In questa piccola appendice tratteremo l’art. 3 del citato decreto, che disciplina le ipotesi del superamento dei limiti, dei conseguenti obblighi e delle relative sanzioni.

In particolare, spetta all'organo di amministrazione dell'impresa sociale documentare il carattere principale dell'attività d'impresa di interesse generale nel bilancio sociale.

Nel caso di mancato rispetto della percentuale minima del settanta per cento, l'impresa sociale effettua, nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio, di cui al comma 1, da parte dell'organo competente, apposita segnalazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, nel caso di adesione a uno degli enti associativi cui aderiscano le imprese sociali, anche all'ente medesimo.

Le imprese sociali costituite in forma di cooperativa adempiono mediante segnalazione al Ministero dello sviluppo economico e, nel caso di adesione a uno degli enti associativi con finalità ispettiva, di cui all'art. 15, comma 3, del medesimo decreto legislativo, anche all'ente medesimo.

Ai sensi dell'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, le imprese sociali costituite in forma di cooperativa aventi sede nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano adempiono mediante segnalazione ai relativi Uffici territorialmente competenti.

Nel caso di mancato rispetto della percentuale minima, l'impresa sociale è tenuta a rispettare, nell'esercizio successivo, un rapporto tra ricavi relativi all'attività d'impresa di interesse generale e ricavi complessivi, calcolati sulla base dei criteri di già enunciati all’art. 2 del Decreto Ministeriale, che sia superiore al 70 per cento, incrementato della misura almeno pari alla percentuale non raggiunta nell'esercizio precedente.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni relative all’esercizio successivo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto dispone nei confronti delle imprese sociali non costituite in forma cooperativa la perdita della qualifica di impresa sociale, ai sensi dell'art. 15, comma 8, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e la devoluzione del patrimonio residuo nei termini ivi previsti.

In caso di mancato rispetto del limite indicato nell’esercizio successivo al primo superamento della percentuale prevista, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto dispone nei confronti delle imprese sociali costituite in forma cooperativa, in conformità agli esiti dell'attività di vigilanza, comunicati dal Ministero dello sviluppo economico o dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento cooperativo, la perdita della qualifica di impresa sociale.

Il provvedimento che dispone la perdita della qualifica di impresa sociale non comporta l'obbligo di devoluzione del patrimonio, restando tali imprese assoggettate al regime proprio delle società cooperative.


Commenti

Post popolari in questo blog

IVA e Terzo Settore. Facciamo il punto.

La Cassazione sulle infezioni nosocomiali: un vademecum per le strutture sanitarie.

Nessun obbligo di "repechage" per il dirigente. L'ordinanza della Cassazione.