Imprese sociali e attività di interesse generale: pubblicati i criteri di computo.

 


È stato pubblicato nel mese di agosto 2021 il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 giugno 2021, che detta i criteri per il computo del rapporto del settanta per cento tra ricavi relativi all'attività d'impresa di interesse generale e ricavi complessivi dell'impresa sociale, ai fini della qualificazione come principale dell'attività di interesse generale, di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, svolta dall'impresa sociale.

Ai sensi dell’art. 2, comma 1 e comma 3 del d.lgs. 112/2017 relativo alle imprese sociali, infatti, l'impresa sociale esercita in via stabile  e  principale  una  o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale…omissis…si intende svolta in  via  principale l'attività per  la  quale  i  relativi  ricavi  siano  superiori  al settanta per  cento  dei  ricavi  complessivi  dell'impresa  sociale, secondo criteri di computo definiti con decreto  del  Ministro  dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle politiche sociali.

 Il decreto ministeriale non si applica alle cooperative sociali e ai loro consorzi. 

   In dettaglio, l’articolo 2 del pubblicato decreto prevede che vengano considerati al numeratore del rapporto, per ciascun anno di esercizio, esclusivamente i ricavi direttamente generati dal complesso delle attività d'impresa di interesse generale, come definite dall'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Ai fini del computo della percentuale di cui al comma 1, non sono considerati né al numeratore né al denominatore del rapporto, e quindi sono da escludere esplicitamente dal computo, i ricavi relativi a:

a) proventi da rendite finanziarie o immobiliari;

b) plusvalenze di tipo finanziario o patrimoniale;

c) sopravvenienze attive;

d) contratti o convenzioni con società o enti controllati dall'impresa sociale o controllanti la medesima.

In caso di attività “dubbie” o comunque “promiscue”, il decreto ci dice che l'attribuzione degli importi è effettuata in base alla media annua del numero di lavoratori impiegati in ciascuna delle due categorie di attività, calcolati per teste.

In tale ultimo caso, è l’impiego dei lavoratori a determinare la prevalenza di un’attività come di interesse generale o da questa diverse.

Tali norme entrano in vigore dal 1°gennaio 2022 e dalla medesima data è abrogato il precedente decreto 24 gennaio 2008.

 

Qui il testo intergrale del decreto ministeriale.


Commenti

Post popolari in questo blog

IVA e Terzo Settore. Facciamo il punto.

La Cassazione sulle infezioni nosocomiali: un vademecum per le strutture sanitarie.

Nessun obbligo di "repechage" per il dirigente. L'ordinanza della Cassazione.