Terzo settore e trasparenza. Chiarimento del Ministero del Lavoro.


 Il Ministero del Lavoro ha emanato la Circolare Ministeriale n. 6 del 25 giugno 2021, di aggiornamento della Circolare Ministeriale n. 2 dell'11 gennaio 2019 sul contenuto degli obblighi di pubblicità e trasparenza posti dall'art. 1 , commi 125-129, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con le PP.AA., con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all'art.2-bis del D.lgs n.33/2013, con particolare riferimento ai soggetti facenti parte del Terzo Settore.

    In particolare, si legge nella circolare, il nuovo comma 125, modificato dall'articolo 35 del decreto -legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha riformulato la disciplina in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche previste dai commi da 125 a 129 dell'articolo 1 della legge n. 124/2017, specifica da un lato che le erogazioni devono provenire dalle pubbliche amministrazioni indicate all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (in luogo del generico richiamo alle pubbliche amministrazioni contenuto nella formulazione originaria); dall’altro nel mantenere il richiamo alle erogazioni effettuate dai soggetti di cui all’articolo 2- bis del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, ha eliminato dal novero dei soggetti erogatori le società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente dalle PP.AA. 

    Inoltre, è stato spostato il termine di adempimento degli obblighi in parola dall'originaria data del 28 febbraio al 30 giugno di ogni anno.

    Rilevante appare anche il nuovo impianto sanzionatorio, introdotto, a decorrere dall'1 gennaio 2020, dal comma 125 -ter: all'originaria delimitazione della sanzione restitutoria alle sole imprese, si sostituisce un regime generalizzato per tutti i soggetti obbligati, senza alcuna distinzione di categorie, accompagnato da una graduazione delle sanzioni, che pone a carico dei soggetti inadempienti agli obblighi di pubblicità una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, oltre alla sanzione accessoria dell'adempimento dell'obbligo di pubblicazione; solo nel caso in cui il trasgressore dell'obbligo di pubblicazione non abbia adempiuto all'obbligo stesso entro 90 giorni dalla contestazione mossagli dall'amministrazione competente, troverà applicazione la sanzione della restituzione integrale del beneficio ricevuto. 

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