Minori non accompagnati, in istituto penale, in comunità. Chi può esprimere il consenso al trattamento sanitario?
Nel primo caso, l’affidatario, cui sono assimilati i responsabili della comunità o dell’istituto, esercita i poteri connessi alla potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con le autorità sanitarie, in cui rientrano i comuni trattamenti medici (art. 5, commi 1 e 3, legge n. 184/1983) e pertanto il medico può procedere all’atto, acquisendo la dichiarazione dell'affidatario per quanto riguarda la sua qualità.
Nel secondo caso, non essendoci una tutela, sarà necessario procedere a segnalazione alla Procura della Repubblica per i minorenni perché presenti ricorso al Tribunale per i minorenni per un provvedimento autorizzativo urgente. Si dovrà inoltre segnalare il caso al giudice tutelare per l’apertura di tutela e la nomina di un tutore.
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