Minori non accompagnati, in istituto penale, in comunità. Chi può esprimere il consenso al trattamento sanitario?

 


    Nel caso di minorenne non convivente con i genitori, per l’acquisizione del Consenso Informato va distinto il caso in cui il minorenne sia in affidamento, in comunità o in istituto penale da quello in cui il minorenne viva in strada senza reperibilità dei genitori o sia un minore straniero non accompagnato.

    Nel primo caso, l’affidatario, cui sono assimilati i responsabili della comunità o dell’istituto, esercita i poteri connessi alla potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con le autorità sanitarie, in cui rientrano i comuni trattamenti medici (art. 5, commi 1 e 3, legge n. 184/1983) e pertanto il medico può procedere all’atto, acquisendo la dichiarazione dell'affidatario per quanto riguarda la sua qualità.

    Nel secondo caso, non essendoci una tutela, sarà necessario procedere a segnalazione alla Procura della Repubblica per i minorenni perché presenti ricorso al Tribunale per i minorenni per un provvedimento autorizzativo urgente. Si dovrà inoltre segnalare il caso al giudice tutelare per l’apertura di tutela e la nomina di un tutore. 

    In linea generale possiamo specificare che il normale iter dell'acquisizione del consenso sul minore sia il seguente: il consenso dei genitori o del tutore, affidatario o responsabili della comunità e dell'istituto oppure, in caso di assenza di riferimenti di questo tipo, sarà necessario procedere a segnalare il caso alla Procura della Repubblica per i minorenni, perché presenti ricorso al Tribunale per i minorenni per un provvedimento. 

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