Approvazione bilanci posticipata anche per gli Enti del Terzo Settore. L'impegno del Ministero del Lavoro.
Nel Question Time alla Camera dei Deputati del 17 marzo 2021, la Deputata Rossini ha fatto notare al Ministero del Lavoro che l'articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 («Cura Italia»), come modificato dal recente «decreto milleproroghe», ha previsto la possibilità per le società di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio; il comma 8-bis dell'articolo 106 ha esteso tale facoltà anche alle associazioni e alle fondazioni in generale, escludendo esplicitamente le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le onlus.
Tale disposizione, che, secondo l'interrogante, non appare basarsi su alcun fondamento di ragionevolezza, priva gli enti in possesso delle qualifiche di organizzazione di volontariato, associazione di promozione sociale o onlus (che sono anch'essi costituiti in forma di associazione o fondazione) della possibilità di posticipare l'approvazione del bilancio, oltre che di utilizzare più a lungo le modalità di svolgimento dell'assemblea a distanza (qualora ciò non sia previsto dai rispettivi statuti) e determina un'evidente disparità di trattamento all'interno degli enti non profit.
Pertanto, la Deputata ha richiesto una modifica urgente e necessaria della normativa del citato comma 8-bis, eliminando il riferimento agli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice del terzo settore e lasciando il solo riferimento ad associazioni e fondazioni, nelle quali sono ricomprese anche gli enti in possesso delle qualifiche di organizzazione di volontariato, associazione di promozione sociale e onlus, oppure richiamare nel comma, oltre alle associazioni e alle fondazioni, gli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ossia la categoria fiscale degli «enti non commerciali», nella quale possono essere ricompresi anche altri enti non lucrativi costituiti in forma diversa da quella.
Tale disposizione, che, secondo l'interrogante, non appare basarsi su alcun fondamento di ragionevolezza, priva gli enti in possesso delle qualifiche di organizzazione di volontariato, associazione di promozione sociale o onlus (che sono anch'essi costituiti in forma di associazione o fondazione) della possibilità di posticipare l'approvazione del bilancio, oltre che di utilizzare più a lungo le modalità di svolgimento dell'assemblea a distanza (qualora ciò non sia previsto dai rispettivi statuti) e determina un'evidente disparità di trattamento all'interno degli enti non profit.
Pertanto, la Deputata ha richiesto una modifica urgente e necessaria della normativa del citato comma 8-bis, eliminando il riferimento agli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice del terzo settore e lasciando il solo riferimento ad associazioni e fondazioni, nelle quali sono ricomprese anche gli enti in possesso delle qualifiche di organizzazione di volontariato, associazione di promozione sociale e onlus, oppure richiamare nel comma, oltre alle associazioni e alle fondazioni, gli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ossia la categoria fiscale degli «enti non commerciali», nella quale possono essere ricompresi anche altri enti non lucrativi costituiti in forma diversa da quella.
Il Ministro del Lavoro ha specificato che si farà parte attiva per estendere il regime agevolato previsto per le società anche agli enti del terzo settore per le approvazione del bilancio e colmare il divario, oggi esistente.
AGGIORNAMENTO 1 APRILE 2021:
Con il decreto legge n. 44 in vigore dal 1 aprile 2021 è stato modificato il comma 8-bis dell’art. 106 del decreto legge 18 del 2020 (cosiddetto “Cura Italia”), eliminando il riferimento a Odv, Aps ed Onlus e quindi di fatto estendendo la portata delle disposizioni contenute nell’art. 106 a tutte le associazioni e le fondazioni, anche a quelle in possesso delle qualifiche appena menzionate, ponendo rimedio alla 'dimenticanza iniziale' avente però rilevanti ripercussioni pratiche.
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