La sospensione dei lavori: effetti ed efficacia del provvedimento.
Ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 380 del 2001 (T.U. in materia Edilizia) all'Autorità Comunale, nella persona del Dirigente o Responsabile del competente Ufficio Comunale, spetta la vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalita' esecutive fissate nei titoli abilitativi.
Ai sensi del comma 3 del citato articolo 27, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalita' di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.
Pertanto, il potere di sospensione dei lavori edili in corso, attribuito all'Autorità comunale dall'art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. edilizia), è di tipo cautelare, in quanto destinato ad evitare che la prosecuzione dei lavori determini un aggravarsi del danno urbanistico; alla descritta natura interinale del potere segue che il provvedimento emanato nel suo esercizio ha la caratteristica della provvisorietà, fino all'adozione dei provvedimenti definitivi. Ne discende che, a seguito dello spirare del termine di 45 giorni previsto dalla predetta norma, ove l'Amministrazione non abbia emanato alcun provvedimento sanzionatorio definitivo, l'ordine in questione perde ogni efficacia, mentre, nell'ipotesi di emanazione del provvedimento sanzionatorio, è in virtù di quest'ultimo che viene a determinarsi la lesione della sfera giuridica del destinatario, con conseguente assorbimento dell'ordine di sospensione dei lavori. (Cons. di Stato n. 3115 del 2014).
Tanto che l'ordine di sospensione dei lavori va, di fatto, impugnato entro 45 giorni dalla sua notifica e non entro 60 giorni, al pari di qualsiasi altro provvedimento in quanto, ove impugnato successivamente ai 45 giorni esso perde la propria portata lesiva, con la conseguenza che il ricorrente non può ricavare alcun vantaggio dall’accoglimento dell’impugnazione, che va dichiarata improcedibile.
Da un punto di vista delle conseguenze della prosecuzione durante il periodo di vigenza dlel'ordinanza di sospensione dei lavori, la Cassazione Penale ha chiarito che la prosecuzione delle opere edilizie, attuata durante il periodo di vigenza della ordinanza comunale di sospensione dei lavori, integra la fattispecie di reato di cui all'art. 44, comma primo, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001, indipendentemente dalla successiva decorrenza del termine di efficacia dell'ordinanza medesima. (Cass. pen. 28132/2013) Nel caso di specie si tratta di reato consumato durante la VIGENZA ORDINANZA. La violazione integra comunque il reato nonostante il SUCCESSIVO decorso di efficacia dell'ordinanza stessa, a nulla rilevando che, solo successivamente questa sia sia realizzata senza l'adozione dei provvedimenti definitivi.
In tema di reati edilizi, l'illiceità della condotta consistente nella prosecuzione dei lavori nonostante l'ordinanza comunale di sospensione non viene meno per il fatto che non siano adottati, nei termini, i conseguenti provvedimenti repressivi di legge. Anche in questo caso, la condotta criminosa era stata consumata per intero al momento del successivo sequestro del cantiere e per il solo fatto di proseguire i lavori edili nonostante ordine di sospensione degli stessi.
In conclusione, non è revocabile in dubbio che l'efficacia dell'ordinanza di sospensione dei lavori venga meno decorsi 45 giorni dalla notifica, al fine di contemperare le esigenze cautalari ed interinali poste a base del provvedimento, consentendo all'amministrazione di ponderare le violazioni e le eventuali conseguenze, e il diritto del privato alla prosecuzione delle opere allo scadere dei 45 giorni previsiti.
I 45 giorni non implicano assolutamente la decadenza dell'Amministrazione dal potere sanzionatorio e/o di intervento, ma costituiscono un lasso di tempo nel quale ogni e qualsiasi attività deve essere sospesa, ben potendo integrare la prosecuzione, durante la sua vigenza ed indipendentemente dalla sua sorte successiva, il reato di cui all'art. 44 comma primo lett. b) del D.P.R. 380/2001, equiparabile all'esecuzione di lavori in assenza di permesso.
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