Sul danno negli appalti pubblici decide il Gudice Ordinario.




La Cassazione Civile a SS.UU., con l'ordinanza 04/07/2017 n° 16419, ha deciso in merito ad un conflitto di giurisdizione inerente la richiesta danni promossa dalla stazione appaltante nei confronti dell'appaltatore 
sotto il profilo della responsabilità precontrattuale e contrattuale, da condotte asseritamente fraudolente realizzatesi nella fase di affidamento di lavori edili, che avevano comportato un grave ritardo nell'affidamento definitivo e nell'esecuzione dei predetti lavori.
La peculiarità del caso concreto (in assenza di specifici precedenti di legittimità, ed in costanza di contrastanti decisioni del giudice amministrativo, essendosi pronunciato nel senso della giurisdizione esclusiva del G.A. il Tar Lombardia con la sentenza 736/2014, e di quella del G.O. il Tar Puglia con la sentenza 1492/2011) é rappresentata dalla qualità di Pubblica Amministrazione della parte attrice istante per il risarcimento, mentre le domande di danni da responsabilità contrattuale e precontrattuale (e con esse, i relativi precedenti di legittimità) sono normalmente introdotte dalle parti private nei confronti della P.A..
Il collegio ha specificato che “in situazioni perfettamente speculari a quella che ha dato origine al presente ricorso per regolamento di giurisdizione (quelle, cioè, nelle quali è il privato ad invocare tutela risarcitoria precontrattuale nei confronti della P.A.), non si è mai dubitato, da parte di questo giudice di legittimità, della competenza giurisdizionale del G.O., trattandosi di domanda risarcitoria afferente non alla fase pubblicistica della gara, ma a quella prodromica nella quale si lamenta la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, con conseguente rilevanza del criterio di riparto di giurisdizione fondato sulla natura e sulla consistenza della situazione soggettiva dedotta in giudizio (ex aliis, Cass. ss.uu. 14883/2009, 11656/2008)”.
La specularità delle posizioni assunte in giudizio dalle parti, nel caso di specie, non appare, ipso facto, idonea a modificare la fondamentale regula iuris che vede il giudice ordinario chiamato a decidere di ogni controversia avente ad oggetto un diritto soggettivo la cui lesione sia stata non conseguente, bensì soltanto occasionata, da un procedimento amministrativo di affidamento di lavori o servizi, con la conseguenza che, in materia, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

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