Divorzio: pronuncia di merito sulla nuova "impostazione" di Cassazione
La Cassazione con la sentenza n.11504/2017, da più parti acclamata come "rivoluzionaria", superando il proprio orientamento consolidato in considerazione dell'evoluzione sociale, ha stabilito che la domanda di assegno divorzile postula che il giudice accerti lo stato di inadeguatezza dei mezzi e l'impossibilità del coniuge richiedente, di procurarseli.
Nell'abbandonare l'originaria tesi, che individuava i presupposti dell'assegno divorzile nella triplice funzione assistenziale (tenuto conto delle condizioni economiche e personali dei coniugi), risarcitorio (con riferimento alle ragioni della decisione) e compensativo (avuto riguardo all'impegno profuso da ciascuno dei coniugi nella formazione del patrimonio comune e nella
gestione familiare), l'orientamento giurisprudenziale affermatosi ricollega il riconoscimento dell'assegno esclusivamente alla accertata inadeguatezza dei mezzi economici di cui dispone il coniuge ed alla oggettiva impossibilità di procurarseli (criterio attributivo-assistenziale). Solo ove tale accertamento della predetta c.d. unica circostanza attributiva, risulti di segno positivo, soccorrono, ai fini della determinazione del quantum, gli altri criteri indicati dalla norma (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo
personale economico di ciascuno alla conduzione familiare, alla formazione del patrimonio, reddito di entrambi, durata del rapporto di coniugio e ragioni della decisione (cfr. ex multis Cass. 4809/1998).
Pertanto, "il diritto all'assegno di divorzio, di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, come costituito dall'art. 10 della L. n. 74 del 1987, è condizionato dal suo previo riconoscimento in base ad una verifica giudiziale, che si articola, necessariamente in due fasi, tra loro nettamente distinte e poste in ordine progressivo dalla norma (nel senso che alla seconda può accedersi solo all'esito della prima, ove conclusasi con il riconoscimento del diritto): una prima fase, concernente l'an debeatur" informata al principio dell'autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali "persone singole" ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al
riconoscimento, o meno, del diritto all'assegno divorzile fatto valere dall'ex coniuge richiedente; una seconda fase, riguardante il "quantum debeatur", improntata al principio della solidarietà economica dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro, quale persona economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost.), che investe soltanto la determinatone dell'importo
dell'assegno stesso".
Conseguentemente, il Tribunale di Roma ha rigettato, con la sentenza del 13 luglio 2017, le richieste di entrambi i coniugi in quanto non avevano adempiuto all'onere probatorio diretto a suffragare l'esistenza dei presupposti necessari al riconoscimento in loro favore
dell'assegno divorzile, volti a comprovare la situazione economica attuale, e conseguentemente la loro impossidenza o inadeguatezza di redditi e sostanza.
La scrivente pone solo un dubbio, di ordine pratico ed operativo per chi, domani, dovrà determinarsi a gestire un contenzioso del genere: l'onere probatorio di assenze e mancanze nonché di inadeguatezze non sarà di agevole dimostrazione e finirà, con buona probabilità, a provarsi con mere presunzioni, che renderanno variabile gli esiti e contribuiranno a creare dubbi ed incertezze per i cittadini e per gli operatori del diritto.
Commenti
Posta un commento