Il diritto dei nonni di vedere i nipoti.
I nonni, ai quali sia impedito il diritto di visita del nipote, possono agire giudizialmente rivolgendosi al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché adotti i provvedimenti più opportuni nell'interesse del minore.
E' quanto previsto dall' art. 317 bis cod., rinnovato dal D.lgs 154/2013, entrato in vigore il 7 febbraio 2014.
Il procedimento si svolge in camera di consiglio (udienza non pubblica).
Il giudice, dopo aver assunto le informazioni necessarie e sentito il pubblico ministero, ascolta il minore coinvolto.
Il giudice procede sempre all'ascolto del minore se lo stesso ha superato i 12 anni, mentre l'ascolto dell'infradodicenne viene effettuato solo se il minore tre l'ascolto dell'infradodicenne viene effettuato solo se il minore e'capace di discernimento.
A sottolineare ancora tale diritto, soccorre la Cassazione (n. 5097 del 5 marzo 2014) che ha avuto modo di specificare che incorre in possibile decadenza dalla potestà genitoriale il genitore che impedisce ai nonni di vedere il nipote, nel caso di specie dopo la morte del coniuge.
La Corte di Cassazione richiama l'attenzione dei genitori al rispetto di regole comportamentali che da tempo la giurisprudenza impone a tutela dell'interesse dei figli.
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