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Visualizzazione dei post da gennaio, 2016

Mediazione tributaria anche per i Comuni e per il concessionario della riscossione!

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La mediazione tributaria divenuta causa di improcedibilità del ricorso dinnanzi alla Commissione Tributaria per le imposte irrogate dalla Agenzie delle Entrate, per i ricorsi notificati dal 1 gennaio 2016 sarà obbligatoria anche per i tributi locali e nei confronti del Concessionario della riscossione. Infatti, il D.lgs. 152 del 2015 ha modificato in tal senso l'art. 17-bis del D.lgs. 546/1992, con riferimento agli atti di valore sino a € 20.000,00 e con la sospensione del ricorso tributario fino a che non siano decorsi 90 giorni dalla presentazione del reclamo, da presentarsi sempre entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato. ATTENZIONE: Tale modifica  comporta che tutti gli atti impositivi e le ingiunzioni fiscali che i Comuni e i concessionari emetteranno a decorrere dal 3 novembre 2015 (e che potrebbero di conseguenza essere impugnati entro il 2 gennaio 2016), dovranno riportare non solo le attuali istruzioni necessarie per la proposizione del ricorso (ove il contri...

PUBBLICATE LE TANTO ATTESE SPECIFICHE TECNICHE!

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Entrano in vigore oggi le modalità dell’attestazione di conformità apposte su un documento informatico separato, ai sensi del terzo comma dell’art.16-undecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.212, come da provvedimento del 28 dicembre 2015  del Responsabile dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, che modifica le Specifiche Tecniche del 16 aprile 2014. Link al testo coordinato https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/SpecificheTecnicheTestoCoordinatoArticolato.pdf

Condanna delle compagnie assicurative per lite temeraria!

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Il Tribunale di Tivoli, con la sentenza n. 2428 del 10 dicembre 2015, relativa a responsabilità da sinistro stradale, alla cui quantificazione del danno, in coerenza con la Cassazione prevalente, applica le tabelle del Tribunale di Milano, ha condannato le assicurazioni convenute al pagamento delle spese legali nella misura massima, posta la complessità del giudizio e la vicinanza alla sua misura massima in termini di valore ( € 213.550,00) e al pagamento delle spese aggravate per lite temeraria , avendo evidentemente le compagnie resistito in giudizio senza aver liquidato il danno che, viste le competenze delle stesse, era ad esse bene noto. Inoltre, nella condotta tenuta dalle Compagnie durante il corso del giudizio, le stesse hanno enfatizzato elementi, considerati dal giudice, trascurabili o addirittura equivoci. Inoltre, la vittima del sinistro, era uno straniero senza fissa dimora, come dichiarato inizialemente dallo stesso al P.S., e tale elemento gioca, di norma, a sfavore dell...