Sì al deposito telematico di tutti gli atti del giudizio!


Tra detrattori, critici e sostenitori, nel bene e nel male, il processo civile telematico è entrato in vigore, divenendo obbligatorio dal 30 giugno 2015 anche per la corte d'appello e per il processo amministrativo.
Novità sotto il sole d'agosto hanno inoltre risolto, con formulazione per la verità non chiara, una problematica di non poco rilievo che si stava creando intorno al deposito anche degli atti introduttivi tramite il processo telematico.
Infatti, la legge 132 del 2015 di conversione del decreto legge n. 83/2015 ha chiarito la facoltatività del deposito anche per gli atti diversi da quelli previsti al comma 1 della legge 179 del 2012, gli atti endoprocessuali, per i quali permane l'obbligatorietà del deposito solo telematico.
Pertanto, pur con formulazione poco felice, la normativa consente la facoltà del deposito nei giudizi civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione.

Ad ulteriore chiarimento, il 23 ottobre 2015 il Ministero della Giustizia stesso ha fatto il punto sull'evoluzione del processo telematico e, con particolare riferimento agli atti introduttivi ha chiaramente esplicitato tale tabella esplicativa:


UfficioTipo attoRegime del deposito
TribunaleAtto introduttivo / primo atto difensivoTelematico o cartaceo a scelta della parte (in caso di deposito telematico, questo è l'unico a perfezionarsi)
Corte d'appelloAtto introduttivo / primo atto difensivoTelematico o cartaceo a scelta della parte (in caso di deposito telematico, questo è l'unico a perfezionarsi)
TribunaleAtto endoprocessualeEsclusivamente telematico
Corte d'appelloAtto endoprocessualeEsclusivamente telematico

Meglio?
Peggio?
Le file al Tribunale di Roma non ci sono più, i corridoi sono vuoti, sicuramente tutti stanno impiegando meglio il loro tempo.

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