Non sono nuovi i documenti se già allegati al decreto ingiuntivo, ma non prodotti in fase di opposizione!

Le Sezioni Unite con la sentenza n. 14475 del 10 luglio 2015 hanno risolto il contrasto, specificando che l'art. 345 c.p.c. comma 3 va interpretato nel senso che i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e non esibiti nel giudizio di opposizione non sono da considerarsi nuovi, ove prodotti in appello, con tutte le conseguenti inammissibilità del caso.
Pertanto, non sono da considerarsi nuovi" i documenti già prodotti nella fase monitoria, non nuovamente depositati nel giudizio di opposizione e depositati in appello.

La problematica coinvolge anche i rapporti tra giudizio monitorio e ordinario di opposizione, con riferimento al fatto che la fase monitoria costituisca momento in tutto separato dalla fase di opposizione, non entrando il relativo fascicolo nel fascicolo d'ufficio dell'opposizione (Cass. 8955/2006; 19992/2004; C
ass. 17603/2013) oppure se il procedimento monitorio sia autonomo rispetto a quello che si apre con la relativa opposizione (Cass. 11817/2011) Dando tale lettura della documentazione "nuova" la cassazione ha, in qualche modo, eliminato la cesura netta fra le due fasi del procedimento e ha chiarito che sono "nuovi" rispetto all'intero processo i documenti mai stati prodotti in precedenza.


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