Bene locato a fuoco? La responsabilità è dell'inquilino!

Il conduttore risponde ex art. 1588 del codice civile in combinato disposto con l'art. 1218 del codice civile, della perdita o del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio, se non provi che il fatto si sia verificato per fatto a lui non imputabile.
L'articolo prevede un caso di responsabilità, in cui la colpa viene presunta in capo al conduttore, superabile con la dimostrazione che abbia adempiuto agli obblighi di custodia con la diligenza richiesta dal caso concreto e che sia identificabile la prova positiva della causa dell'incendio e che essa sia a lui non imputabile.
Non basta quindi il fatto che il conduttore non sia stato ritenuto responsabile in sede penale perché questo, di per sé, non identifica la causa dell'incendio e non dimostra che la causa non sia a lui addebitabile.
In caso di "causa sconosciuta" le conseguenze negative, in termini di risarcimento danni, rimangono a carico del conduttore.
La Cassazione con la sent. n. 15721 del 27 luglio 2015, cassando la sentenza ha rinviato alla corte d'appello in diversa composizione, sottolineando che non attiene al contenuto della prova liberatoria dalla responsabilità del conduttore verso il locatore per il danno subito o il perimetro della cosa, l'individuazione dei soggetti in concreto responsabili dell'incendio stesso.







Commenti

Post popolari in questo blog

IVA e Terzo Settore. Facciamo il punto.

La Cassazione sulle infezioni nosocomiali: un vademecum per le strutture sanitarie.

Nessun obbligo di "repechage" per il dirigente. L'ordinanza della Cassazione.