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Visualizzazione dei post da novembre, 2015

Non sono nuovi i documenti se già allegati al decreto ingiuntivo, ma non prodotti in fase di opposizione!

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Le Sezioni Unite con la sentenza n. 14475 del 10 luglio 2015 hanno risolto il contrasto, specificando che l'art. 345 c.p.c. comma 3 va interpretato nel senso che i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e non esibiti nel giudizio di opposizione non sono da considerarsi nuovi, ove prodotti in appello, con tutte le conseguenti inammissibilità del caso. Pertanto, non sono da considerarsi nuovi" i documenti già prodotti nella fase monitoria, non nuovamente depositati nel giudizio di opposizione e depositati in appello. La problematica coinvolge anche i rapporti tra giudizio monitorio e ordinario di opposizione, con riferimento al fatto che la fase monitoria costituisca momento in tutto separato dalla fase di opposizione, non entrando il relativo fascicolo nel fascicolo d'ufficio dell'opposizione (Cass. 8955/2006; 19992 /2004; C ass. 17603/2013) oppure se il procedimento monitorio sia autonomo rispetto a quello che si apre con la relativa opposizione (Cass....

Bene locato a fuoco? La responsabilità è dell'inquilino!

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Il conduttore risponde ex art. 1588 del codice civile in combinato disposto con l'art. 1218 del codice civile, della perdita o del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio, se non provi che il fatto si sia verificato per fatto a lui non imputabile. L'articolo prevede un caso di responsabilità, in cui la colpa viene presunta in capo al conduttore, superabile con la dimostrazione che abbia adempiuto agli obblighi di custodia con la diligenza richiesta dal caso concreto e che sia identificabile la prova positiva della causa dell'incendio e che essa sia a lui non imputabile. Non basta quindi il fatto che il conduttore non sia stato ritenuto responsabile in sede penale perché questo, di per sé, non identifica la causa dell'incendio e non dimostra che la causa non sia a lui addebitabile. In caso di "causa sconosciuta" le conseguenze negative, in termini di risarcimento danni, rimangono a carico del conduttore. La Cassazione con la sent....

Sì al deposito telematico di tutti gli atti del giudizio!

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Tra detrattori, critici e sostenitori, nel bene e nel male, il processo civile telematico è entrato in vigore, divenendo obbligatorio dal 30 giugno 2015 anche per la corte d'appello e per il processo amministrativo. Novità sotto il sole d'agosto hanno inoltre risolto, con formulazione per la verità non chiara, una problematica di non poco rilievo che si stava creando intorno al deposito anche degli atti introduttivi tramite il processo telematico. Infatti, la legge 132 del 2015 di conversione del decreto legge n. 83/2015 ha chiarito la facoltatività del deposito anche  per gli atti diversi da quelli previsti al comma 1 della legge 179 del 2012, gli atti endoprocessuali,  per i quali permane l'obbligatorietà del deposito solo telematico. Pertanto, pur con formulazione poco felice, la normativa consente la facoltà del deposito nei giudizi civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione. Ad ulteriore chiarimento, il 23 ottobre 2015 il Ministero della Giustizia stesso ha fatt...