Vaccini e autismo. Anche i giudici negano il nesso.

La sentenza della corte d'Appello di Bologna n. 1767 del 13.02.2015 si pone in un momento di particolare attenzione al tema delle vaccinazioni.
In Italia esiste la legge n. 210 del 1992, che prevede un indennizzo, in caso di conseguenze irreversibili derivanti dalla somministrazione di vaccini.
I genitori del bambino del caso giunto all'attenzione della corte, dopo circa sei anni dalla somministrazione del vaccino, si imbattono in un medico che gli mette, per la prima volta, in correlazione la vaccinazione Morbillo Rosolia e Pertosse e il disturbo autistico associato a ritardo cognitivo medio, ormai di chiara diagnosi nel minore.
I genitori iniziano la causa contro il Ministero della Salute, a seguito del rifiuto dell'indennizzo, in sede di commissione medica, in quanto la trivalente non era compresa tra le vaccinazioni obbligatorie.
Il Tribunale di Rimini ha ritenuto sussistente la legittimazione al risarcimento in quanto, pur se non compresa tra le vaccinazioni obbligatorie, essa era comunque tra le vaccinazioni fortemente sostenute con campagne dal Ministero, come aveva già confermato la Corte Costituzionale con le sentenze in merito a vaccinazione antipolio (27/1998) e antiepatite B (423/2000) entrambe non obbligatorie, ma oggetto di campagne nazionali di prevenzione e quindi considerate rientranti nel sistema di indennizzo. 
Nel merito, sulla base della consulenza tecnica, il Tribunale, in primo grado, ha riconosciuto la presenza del nesso tra la vaccinazione e la sindrome autistica, cui era risultato affetto il bambino, sottoposto a detta profilassi presso l’Asl di Riccione, condannando il Ministero della Salute al pagamento dell’indennizzo ex lege n. 210 del 1992, nonché alla corresponsione dell’ulteriore indennità prevista all’art. 2, comma 2, della citata legge (cd. “una tantum”), oltre spese legali.
La consulenza medico legale svolta in primo grado aveva accertato che le complicanze irreversibili riscontrate sul minore, affetto da “disturbo autistico associato a ritardo cognitivo medio”, erano imputabili “con ragionevole probabilità scientifica” alla somministrazione del vaccino trivalente.
Il Ministero proponeva appello.
La consulenza medico legale svolta nuovamente in appello, su cui la sentenza è quasi totalmente motivata, ribalta completamente la valutazione effettuata in primo grado. 
Il consulente del giudice, con ampia letteratura scientifica, é giunto ad escludere l'esistenza di un nesso tra la vaccinazione trivalente morbillo, parotite e rosolia e il disturbi dello spettro autistico, escludendo che la "presenza di elevato livello di anticorpi anti morbillo" fosse da ricondurre al vaccino come fattore concausale degli attuali disturbi congenitivo-comportamentale del bambino".
Poi, esplicitamente, il consulente di appello ha escluso la rilevanza e l'attendibilità scientifica dello studio del medico inglese Wakerfield, clamorosamente smentito dalla comunità scientifica stessa.
Rimaneva, pertanto, tra i due fatti una mera successione cronologico temporale per cui il vaccino sarebbe avvenuto prima del paventarsi dei primi disturbi, ma questo, ovviamente, da solo non bastava a fondare un nesso eziologico rilevante.
Tanto ha escluso il riconoscimento da parte della corte d'Appello di Bologna dell'indennizzo nei confronti della famiglia del bambino, previsto dalla legge per conseguenze irreversibili a seguito della somministrazione di vaccini.
Attendiamo di vedere se ci sarà una pronuncia di Cassazione in merito.
Per ora. Intanto, se serve, sui vaccini ci basti questo.

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