Il contributo unificato nella cause relative a provvedimenti disciplinari: il valore della causa e l'esenzione dal pagamento.





Cosa succede in caso di impugnativa di provvedimento disciplinare?
Quale deve intendersi il valore della causa?
Mantenendo fermi le ultime specifiche del Ministero di Giustizia che, con circolare dell’11 maggio 2011 ha sottolineato che il richiamo ai parametri del gratuito patrocinio è da intendersi nella sua interezza. Pertanto, ai fini dell’esenzione dal pagamento del contributo unificato in materia di lavoro il parametro dei 32.000,00 euro sono da intendersi con riferimento all’intero nucleo famigliare e non solo all’istante ricorrente. Pertanto, per effettuare tale preliminare valutazione, è ormai pacifico che l'importo rilevante, ai fini dell'esenzione, sia quello del nucleo famigliare dell'assistito e non anche del solo assistito.
Ma cosa succede se siamo di fronte all'impugnativa di un provvedimento disciplinare, comportante la sospensione della retribuzione per "n" giorni lavorativi?
Si può usare la retribuzione sospesa per determinare il valore della causa?
Risposta negativa.
Nello stesso senso, Cass., sez. lav., 26 febbraio 1983 deve intendersi per causa di valore indeterminabile a norma dell'art. 9, 2° comma, c. p. c.,. . . quella in cui la pretesa azionata sia insuscettibile di valutazione economica, in cui, cioè, non sia possibile una conversione in denaro, mentre è di valore determinabile quella in cui le parti non abbiano precisato i limiti qualitativi e quantitativi della domanda, ma sia possibile, ancorché non agevole, la valutazione economica di essa mediante la riduzione in denaro attraverso l'esame degli atti; è, pertanto, di valore indeterminabile la causa con la quale si deduce la nullità di provvedimenti disciplinari che, coinvolgendo interessi di natura morale oltre che economica (privazione della retribuzione), non sono riconducibili a quantità certa di denaro».
La giurisprudenza è chiara sul punto, in riferimento al valore della causa, è emerso che: "al fine di determinare il valore della causa la quantificazione della perdita pecuniaria conseguente ad una sanzione pecuniaria irrogata dal datore di lavoro ad un suo dipendente costituisce criterio del tutto insufficiente allorquando, ponendosi in discussione la legittimità della sanzione stessa e quindi censurandosi il comportamento del datore di lavoro, viene in discussione l'esistenza di un diritto non già limitato alle conseguenze economiche bensì esteso a tutti i riflessi ulteriori, quali la recidiva, la graduazione di successive sanzioni, la preclusione a progressioni di carriera, riflessi questi che, non essendo quantificabili, rendono la causa di valore indeterminabile. (Sez. L, Sentenza n. 3385 del 21/05/1986)
Pertanto, dinanzi a casi di questo tipo, il valore della causa, fatta salva la possibilità di esenzione, deve essere di valore indeterminabile, con conseguente applicazione del relativo contributo unificato.



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