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Save the date: viene emanata oggi la legge 12 febbraio 1955, n. 51 di Delega al Governo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.
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In attuazione del dettato costituzionale dell’art. 41 sulla sicurezza, libertà e dignità umana, e dell’art. 2087 del codice civile sulla tutela delle condizioni di lavoro, in piena ricostruzione del Paese, dopo la terribile guerra mondiale, il Legislatore repubblicano mise mano alla real izzazione di un “corpus” normativo prevenzionale organico i cui principi basilari, tuttora validi, sono stati trasferiti nel recente Testo unico sulla sicurezza del lavoro. L’opera di stabilire le regole per la ricostruzione del Paese nel periodo post-bellico – le quali affermassero il valore della tutela della salute – decollava proprio con la legge 12 febbraio 1955 n. 51 la delega del Parlamento al Potere esecutivo volta a emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro. La legge ha segnato la strada principale per la tutela della salute e della prevenzione sui luoghi di lavoro.
Nuovo esperimento: entra in vigore la negoziazione assistita obbligatoria.
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Ce le stanno imponendo tutte: prima la mediazione obbligatoria, poi la pronuncia di incostituzionalità della Corte, poi ancora, in barba all'eccellentissima pronuncia citata, la reintroduzione obbligatoria, come se nulla fosse e ora il nuovo esperimento: la negoziazione assistita obbligatoria. Entra in vigore proprio oggi, lunedì 9 febbraio 2015, dopo la conversione con legge n. 162 del 2014 del d. Legge 132 del 2014, di cui avevamo già parlato, l'esperimento del tentativo di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale per tutte le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, fuori dei casi per i quali è prevista la procedura di mediazione civile. Secondo l'art. 3 del Decreto citato: Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una...
Libera Professione non in Libero Stato
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Il Ministero della Giustizia, non avendo null'altro di più importante di cui occuparsi al momento, ha emanato lo schema di decreto concernente il regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione, a norma dell'articolo 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247: l 'avvocato dovrà dimostrare, a pena di cancellazione dall'albo, di essere titolare di partita IVA, di avere in uso un locale o un'utenza telefonica per l'esercizio della professione, di aver trattato almeno cinque affari all'anno, di avere una PEC del consiglio dell'Ordine, di aver adempiuto all'obbligo di formazione continua, di avere una polizza assicurativa per la professione e di aver corrisposto i contributi al Consiglio e alla Cassa di Previdenza. Ulteriore misura per uccidere i giovani avvocati per cui è prevista una deroga nei soli primi cinque anni di iscrizione all'albo. Secondo lo schema, la professione forense è esercitata in ...