Retribuzione proporzionata e sufficiente. Il Giudice può discostarsi dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, usando anche indicatori Europei.
La Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro con la sentenza n. 27713 del 2 ottobre 2023, in tema di retribuzione proporzionata e sufficiente, ha affermato i seguenti principi: «Nell’attuazione dell’art. 36 della Costituzione il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita nella contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall’art. 36 Cost., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata. Ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale il giudice può servirsi a fini parametrici del tr...