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Visualizzazione dei post da ottobre, 2022

Incarichi extra istituzionali non autorizzati del dipendente pubblico: il Tribunale di Roma sul giudizio già esperito davanti alla Corte dei Conti

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       Con la sentenza n. 12797 del 31 agosto 2022 ottenuta da questo studio nell'ambito di un giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa ex R.D. 639/2010 emessa dal Ministero nei confronti di un dipendente per il recupero delle somme relative ad incarichi extraistituzionali non autorizzati, il Tribunale di Roma si è pronunciato in assoluta coerenza con il recente orientamento della Corte di Cassazione.      Secondo la Suprema Corte infatti, come ribadito e richiamato nell’ordinanza delle Sezioni Unite n. 17124 del 26 giugno 2019, la quale, per prima, esplicita l’interpretazione meramente confermativa e non novativa dell’introdotto comma 7-bis, ha ritenuto che la disposizione di cui al comma 7 bis dell'art.53 ult. cit., laddove ha previsto la giurisdizione del giudice contabile per l'omesso versamento dei compensi indebitamente percepiti dal dipendente nello svolgimento di un incarico non autorizzato, non ha portata innovativa, ...

Rito sommario: dalle Sezioni Unite chiarezza sui termini di impugnazione dell'ordinanza ex art. 702-quater c.p.c.

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              Con la sentenza n. 28975 del 2022, le Sezioni Unite Civili, decidendo su una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che, nelle controversie regolate dal rito sommario, il termine di trenta giorni per l’impugnazione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c. decorre, per la parte costituita, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell’art. 281 sexies c.p.c.. e che, in mancanza delle suddette formalità, l’ordinanza può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione, a norma dell’art. 327 c.p.c.

Autista di ambulanza impiegato anche come ausiliario specializzato: no al demansionamento nel rapporto di impiego pubblico

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                 La sentenza n. 19419 del 2020 della Cassazione, si è pronunciata sul caso di un dipendente di un'azienda sanitaria, inquadrato come "operatore tecnico specializzato" con mansioni di autista di ambulanza , categoria B del CCNL Sanità, che aveva prestato collaborazione nelle attività di soccorso del servizio 118 una volta alla settimana ed aveva coadiuvato l'unico operatore sanitario nella preparazione della barella e nel trasporto dell'ammalato, profilo professionale inferiore "ausiliario specializzato" categoria A, e aveva agito in giudizio per danno da demansionamento.        La Suprema Corte ha specificato che "nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di ap...

Sulla cumulabilità della carica di presidente consiglio di amministrazione di cooperativa e lavoro subordinato

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