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Visualizzazione dei post da aprile, 2021

Mediazione obbligatoria a carico dell'opposto, pena la revoca del decreto ingiuntivo. Tribunali di merito allineati alle Sezioni Unite.

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       Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo. Cass., sez. un., 18 settembre 2020, n. 19596      Principio ripreso anche dalla stessa Ordinanza della stessa Cassazione n. 159 dell’8 gennaio 2021.      Ora richiamato, nel merito, prima dalla Corte d’appello di Bari del 18 febbraio 2021, n. 287 nonché dalla Corte d’Appello di Roma, con la sentenza del 4 marzo 2021.

Sul nucleo famigliare omogenitoriale: pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite.

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Con la sentenza n. 9006 del 31/03/2021 le Sezioni Unite della Cassazione, pronunciando su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Non contrasta con i principi di ordine pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell’adozione piena o legittimante, non costituendo elemento ostativo il fatto che il nucleo familiare del figlio minore adottivo sia omogenitoriale ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione”.

Obbligo vaccinale per il personale sanitario: ma davvero si può?

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     L'art. 4, comma 1, del Decreto Legge n. 44 del 1° aprile 2021    ha previsto che “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”, la vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2  costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati . Soggetti obbligati sono “ gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario” .      Sono esclusi dall'obbligo, in quanto non rientranti in dette due categorie, gli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario, in cui sono inclusi i massaggiatori capi bagnini degli stabilimenti idroterapici, gli ottici, gli odontotecnici, le puericultrici nonché coloro che, in collaborazione e/o alle dipendenze degli esercenti le profession...