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Fake News obbligo vaccinale

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Troppe se ne stanno dicendo. Molte se ne diranno ancora. Credo mi competa un obbligo di informazione. Iniziamo con le pillole di informazione sulla legge che sancisce l'obbligo vaccinale

Onere della prova nel danno da vaccinazione obbligatoria.

In materia di danni da vaccinazione  obbligatoria, la Cassazione, con la sentenza n. 24959/2017, ha precisato che grava  sull'interessato l' onere di provare l'effettuazione della  somministrazione vaccinale, il  verificarsi del danno alla salute e il  nesso  causale tra la prima e il  secondo, da valutarsi secondo  un  criterio di ragionevole probabilità  scientifica.Così, nella fattispecie,  a  fronte di una sentenza di merito  che  aveva prestato adesione alle  conclusioni  del  c.t.u., secondo  il  quale tra la sindrome autistica  e  le  vaccinazioni  obbligatorie esiste una  mera possibilità di correlazione  eziologica,  ma non un rilevante  grado di probabilità  scientifica,  la  S.C. ha dichiarato inammissibile  il  ricorso per avere il ricorrente  contestato  le ...

Il bambino con due madri

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Deve  essere  accolta  la  domanda  di  "rettificazione"  dell'atto  di nascita  del  minore  nato  all'estero  e  figlio  di  due  madri  coniugate all'estero,  già  trascritto  in  Italia  nei  registri  dello  stato  civile  con riferimento  alla  sola  madre  biologica anche con riferimento alla madre non biologica,  ha  confermato  la  Cassazione, con la sentenza n.  14878 del 15 giugno 2017, non  sussistendo  contrasto  con  l’ordine  pubblico  internazionale italiano.

Affidamento condiviso: la deroga alla regola.

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La regola  dell'affidamento  condiviso  dei  figli  è  derogabile,  ha  ribadito  il giudice  di  legittimità,  solo  ove  la  sua  applicazione  risulti «pregiudizievole  per  l'interesse  del  minore»,  il  che  si  verifica nell’ipotesi  in  cui  il  genitore  non  collocatario  si  sia  reso  totalmente inadempiente  al  diritto  di  visita  perché  residente  all’estero,  essendo tale  comportamento  indicativo  dell’inidoneità  ad  affrontare  quelle maggiori  responsabilità  che  l'affido  condiviso  comporta  anche  a carico  del  genitore  con  il  quale  il  figlio  non  coabiti  stabilmente. (Cassazi...

Muro su proprietà comune: presunzione e spese per l'opera. Sezioni Unite.

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La Cassazione a Sezioni Unite con la recente sentenza del  16 febbraio 2018 n. 3873 ha stabilito che "la costruzione eseguita dal comproprietario sul suolo comune diviene per accessione, ai sensi dell'art. 934 c.c., di proprietà comune ai comproprietari del suolo, salvo contrario accordo, traslativo della proprietà del suolo o costitutivo di un diritto reale su di esso, che deve rivestire la forma scritta “ad substantiam”. II consenso alla costruzione manifestato dal comproprietario non costruttore, pur non essendo idoneo a costituire un diritto di superficie o altro diritto reale, gli preclude lo “ius tollendi”. Ove lo “ius tollendi” non sia o non possa essere esercitato, i comproprietari del suolo sono tenuti a rimborsare al comproprietario costruttore, in proporzione alle rispettive quote di proprietà, le spese sopportate per l'edificazione dell'opera."

Contributo unificato: dovuto anche davanti al giudice competente.

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La Sezione Tributaria di Cassazione ha affermato che, stante la finalità del contributo unificato di supportare i costi di funzionamento del giudizio in ogni fase processuale, ed in assenza di espressa esenzione, esso è dovuto anche nell’ipotesi di riassunzione della causa dinanzi al giudice competente, dovendo ritenersi, in ragione di detta “ratio” del tributo, il riferimento, operato dall’art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, “a ciascun grado del giudizio”, comprensivo dell’iscrizione a ruolo del procedimento dinanzi ad un giudice diverso da quello inizialmente adito.

Il ritardo nella diagnosi: violato anche il diritto di scegliere di non curarsi!

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               La Cassazione, con la recente sentenza n. 7260 del 23 marzo 2018 ha stabilito il principio di diritto secondo il quale " La violazione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali in una condizione di vita affetta da patologie ad esito certamente infausto, non coincide con la perdita di chances connesse allo svolgimento di singole specifiche scelte di vita  non potute compiere, ma nella lesione di un bene già di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, tale da non richiedere, una volta attestato il colpevole ritardo diagnostico di una condizione patologica ad esito certamente infausto, l'assolvimento di alcun ulteriore onere di allegazione argomentativa o probatoria, potendo giustificare una condanna al risarcimento del danno così inferto sulla base di una liquidazione equitativa."       Con tale motivazione, la suprema Corte ha rimesso gli atti alla Corte ...