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Obblighi del mediatore sulla situazione urbanistica dell'immobile

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            Secondo l' ordinanza della seconda sezione civile della Suprema Corte n. 11371 del 02/05/2023, il mediatore, ai sensi dell'art. 1759, comma 1, c.c., deve comunicare alle parti l e circostanze a lui note, o che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della diligenza impostagli dalla natura professionale dell'attività esercitata, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possano influire sulla conclusione di esso o determinare le parti a perfezionare il contratto a diverse condizioni; ne consegue che, ove l'affare sia concluso, può sussistere la responsabilità risarcitoria del mediatore in caso di mancata informazione del promissario acquirente circa l'esistenza di irregolarità urbanistiche o edilizie non ancora sanate relative all' immobile oggetto della promessa di vendita , dovendosi comunque verificare l'adempimento di tale dovere di informazione da parte del mediatore con esclusivo riferimento al momento stesso della conc...