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Visualizzazione dei post da febbraio, 2022

Motivi aggiunti e giudizio di ottemperanza

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          La sentenza n. 12359 del 2021 del TAR del Lazio, avente ad oggetto l'ottemperanza di una sentenza di Corte d'appello passata in giudicato, conferma che è possibile proporre in sede di ottemperanza motivi aggiunti in relazione a nuovo provvedimento ritenuto lesivo, emesso nelle more del giudizio.      Il giudizio di ottemperanza ha per oggetto la "puntuale verifica da parte del giudice dell'esatto adempimento da parte dell'amministrazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire all'interessato l'utilità o il bene della vita riconosciutogli in sede di cognizione" (Consiglio di Stato n. 1769/2020; n.3120/2018; 5408/2015).       L'art. 133, comma 1, lett. a) n.5) del c.p.a. prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione alla nullità degli atti posti in essere in violazione ed elusione, prevedendo, altresì, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. b), che il giudice dell'o...

Datore di lavoro e controlli tecnologici: ammessi per evitare illeciti.

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       Con la sentenza n. 25732 del 22/09/2021, con riferimento all’art. 4 della l. n. 300 del 1970 - come modificato dagli artt. 23, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2015, e 5, comma 2, del d.lgs. n. 185 del 2016 - la Sezione lavoro della Corte di Cassazione ha affermato che sono consentiti i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all’insorgere del sospetto.       Non ricorrendo le condizioni suddette la verifica della utilizzabilità a fini disciplina...

Responsabilità civile dei magistrati: parola alla Corte Costituzionale.

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     Con l'ordinanza interlocutoria n. 31321 del 03/11/2021 in tema di responsabilità civile dei magistrati, la Terza Sezione civile ha dichiarato rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale: 1) dell’art. 2, comma 1, della l. n. 117 del 1988, nel testo originario, nella parte in cui , prevedendo che colui il quale abbia subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento posto in essere dal magistrato nell’esercizio delle sue funzioni possa agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, limita la risarcibilità dei danni non patrimoniali ai soli casi di privazione della libertà personale; 2) dell’art. 2, comma 1, lett. a) , della l. n. 18 del 2015, nella parte in cui non dispone l’applicazione della modifica introdotta all’art. 2, comma 1, della l. n. 117 del 1988 ai giudizi in corso per fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Ora Parola alla Corte Costituzionale.