Post

Visualizzazione dei post da ottobre, 2021

Imprese sociali e attività di interesse generale: la perdita di qualifica al superamento dei parametri di computo.

Immagine
    Come abbiamo avuto modo di trattare in altro articolo del sito, nel mese di agosto 2021, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 giugno 2021, che detta i criteri per il computo del rapporto del settanta per cento tra ricavi relativi all'attività d'impresa di interesse generale e ricavi complessivi dell'impresa sociale, ai fini della qualificazione come principale dell'attività di interesse generale, di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, svolta dall'impresa sociale. Ai sensi dell’art. 2, comma 1 e comma 3 del d.lgs. 112/2017 relativo alle imprese sociali, infatti, l'impresa sociale esercita in via stabile   e   principale   una   o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale… omissis …si intende svolta in ...

Crocefisso e scuola: le Sezioni Unite ribadiscono i principi, con "ragionevole accomodamento" tra le posizioni difformi.

Immagine
                 Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 24414 del 9 settembre 2021, pronunciando su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato i seguenti principi di diritto:  - In base alla Costituzione repubblicana, ispirata al principio di laicità dello Stato e alla salvaguardia della libertà religiosa positiva e negativa, non è consentita, nelle aule delle scuole pubbliche, l’affissione obbligatoria, per determinazione dei pubblici poteri, del simbolo religioso del crocefisso.   - L’art. 118 del r.d. n. 965 del 1924, che comprende il crocefisso tra gli arredi scolastici, deve essere interpretato in conformità alla Costituzione e alla legislazione che dei principi costituzionali costituisce svolgimento e attuazione, nel senso che l a comunità scolastica può decidere di esporre il crocefisso in aula con valutazione che sia frutto del rispetto delle convinzioni di tutti i componenti della medesima comunità,...

Cliente - Banca sulla documentazione non fornita dalla banca.

Immagine
            La Prima Sezione Civile della Cassazione, con la sentenza n. 24641 del 13 settembre 2021, in tema di contratti bancari, ha affermato che il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest’ultima, senza giustificazione, non vi abbia ottemperato.