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Visualizzazione dei post da aprile, 2018

Muro su proprietà comune: presunzione e spese per l'opera. Sezioni Unite.

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La Cassazione a Sezioni Unite con la recente sentenza del  16 febbraio 2018 n. 3873 ha stabilito che "la costruzione eseguita dal comproprietario sul suolo comune diviene per accessione, ai sensi dell'art. 934 c.c., di proprietà comune ai comproprietari del suolo, salvo contrario accordo, traslativo della proprietà del suolo o costitutivo di un diritto reale su di esso, che deve rivestire la forma scritta “ad substantiam”. II consenso alla costruzione manifestato dal comproprietario non costruttore, pur non essendo idoneo a costituire un diritto di superficie o altro diritto reale, gli preclude lo “ius tollendi”. Ove lo “ius tollendi” non sia o non possa essere esercitato, i comproprietari del suolo sono tenuti a rimborsare al comproprietario costruttore, in proporzione alle rispettive quote di proprietà, le spese sopportate per l'edificazione dell'opera."

Contributo unificato: dovuto anche davanti al giudice competente.

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La Sezione Tributaria di Cassazione ha affermato che, stante la finalità del contributo unificato di supportare i costi di funzionamento del giudizio in ogni fase processuale, ed in assenza di espressa esenzione, esso è dovuto anche nell’ipotesi di riassunzione della causa dinanzi al giudice competente, dovendo ritenersi, in ragione di detta “ratio” del tributo, il riferimento, operato dall’art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, “a ciascun grado del giudizio”, comprensivo dell’iscrizione a ruolo del procedimento dinanzi ad un giudice diverso da quello inizialmente adito.

Il ritardo nella diagnosi: violato anche il diritto di scegliere di non curarsi!

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               La Cassazione, con la recente sentenza n. 7260 del 23 marzo 2018 ha stabilito il principio di diritto secondo il quale " La violazione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali in una condizione di vita affetta da patologie ad esito certamente infausto, non coincide con la perdita di chances connesse allo svolgimento di singole specifiche scelte di vita  non potute compiere, ma nella lesione di un bene già di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, tale da non richiedere, una volta attestato il colpevole ritardo diagnostico di una condizione patologica ad esito certamente infausto, l'assolvimento di alcun ulteriore onere di allegazione argomentativa o probatoria, potendo giustificare una condanna al risarcimento del danno così inferto sulla base di una liquidazione equitativa."       Con tale motivazione, la suprema Corte ha rimesso gli atti alla Corte ...