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Contratti finanziari: basta la firma del solo investitore e la prova della consegna di copia del contratto. Sezioni Unite Cass. 898/2018

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I l requisito della forma scritta del contratto-quadro, relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art. 23 del d.lgs. 58/98, ove il contratto sia redatto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, é soddisfatto dalla sola sottoscrizione dell'investitore non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui comportamento ben si può presumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti. La Cassazione stabilisce tale principio di diritto nell'ambito della richiesta di declaratoria di nullità di due operazioni ad opera degli investitori ricorrenti per l'addotta mancanza di un valido contratto-quadro alla luce del d.lgs. 58/98, applicabile ratione temporis alle operazioni contestate.  La Suprema Corte, nel ribadire che, nel caso di specie, il contratto presentava la sottoscrizione del solo cliente con la dichiarazione prestampata "un esemplare del presente contratto ci viene rilasciato debitamente sottoscritto pe...